Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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1.1.2 Mozione Pfister «Nessun viaggio nel Paese d'origine per le persone ammesse provvi-
soriamente»
Nel quadro del presente progetto è attuata anche la mozione 15.3953 «Nessun viaggio nel Paese d'origine per le persone ammesse provvisoriamente», presentata il 24 settembre 2015, accolta dal Consiglio nazionale il 1° giugno 2017 e dal Consiglio degli Stati l’11 giugno 2018. La mozione incarica il Consiglio federale di adeguare le basi legali al fine di vietare in generale alle persone ammesse provvisoriamente di recarsi nel Paese d’origine o di provenienza, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti.
Il diritto vigente prevede già l’obbligo per gli stranieri ammessi provvisoriamente di procurarsi per ogni viaggio all’estero un’autorizzazione della SEM sotto forma di documento di viaggio o visto di ritorno, tanto più che a differenza dei rifugiati riconosciuti essi non godono di un diritto all’ottenimento di un documento di viaggio. L’ordinanza del 14 novembre 201212 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) vigente prevede unicamente motivi di viaggio molto limitati per le persone ammesse provvisoriamente (nonché per i richiedenti l’asilo e le persone bisognose di protezione; art. 9 ODV). Deve trattarsi, per esempio, di gravi motivi umanitari quali il decesso o la malattia di un congiunto oppure della partecipazione a manifestazioni sportive o culturali. Tre anni dopo la decisione di ammissione provvisoria, quando la persona ammessa provvisoriamente si è integrata in Svizzera, sono ammissibili viaggi anche per altri motivi (p. es. per affari o visite a famigliari; art. 9 cpv. 4 lett. b ODV). I viaggi nello Stato d’origine o di provenienza, invece, sono autorizzati già oggi solo in via eccezionale e in casi debitamente motivati (art. 9 cpv. 6 ODV). Ogni domanda è esaminata individualmente. Se i documenti di viaggio o i visti di ritorno rilasciati non sono utilizzati per lo scopo, la destinazione o alla data del viaggio indicati, la SEM può revocare l’ammissione provvisoria o rifiutare le future domande di autorizzazione di viaggio dell’interessato (art. 84 cpv. 2 LStrI; 26 e 26a OEAE).
Nel quadro della modifica della LStrI del 14 dicembre 201813 (Norme procedurali e sistemi d’informazione), il Parlamento ha adottato misure riguardanti il problema dei rifugiati riconosciuti che si recano abusivamente nel Paese d’origine o di provenienza. Il divieto vigente nei riguardi dei rifugiati riconosciuti di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza è ora codificato espressamente nella LStrI (art. 59c cpv. 1 prima frase). Per evitare viaggi abusivi negli Stati d’origine o di provenienza la SEM ha inoltre la possibilità di vietare ai rifugiati di recarsi anche in Stati terzi (art. 59c cpv. 2 seconda frase LStrI). La pertinente disciplina sarà posta in vigore dal Consiglio federale verosimilmente all’inizio del 2020 (cfr. n. 2, commento ad art. 59d P-LStrI).
1.2 Nuova disciplina proposta
1.2.1 Attuazione della mozione della CIP-S
Come illustrato al punto 1.1.1.3, la nozione odierna di «ammissione provvisoria» non esprime il fatto che di norma le persone interessate rimangono a lungo termine in Svizzera. Per i datori di lavoro ciò presta a malintesi circa la possibile durata di un impiego. È per questo motivo che la CIP-S ha incaricato il Consiglio federale di esaminare una nuova denominazione.
La denominazione deve rispecchiare lo statuto giuridico delle persone interessate, non già indurre in errore suggerendo che chi ne beneficia gode di un diritto di soggiorno indipendente. Si tratta semmai di una misura sostitutiva pronunciata a fronte dell’impossibilità di eseguire l’allontanamento (si veda al riguardo anche il n. 1.1.1.1). L’obbligo di lasciare la Svizzera rimane, ma a fronte di ostacoli all’esecuzione non può essere implementato. La presenza di queste persone in Svizzera è pertanto tollerata in attesa che vengano meno gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Il fatto che numerosi stranieri ammessi provvisoriamente rimangano a lungo o addirittura in modo permanente nel nostro Paese non modifica questo dato di fatto. In casi personali particolarmente gravi, le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione (art. 30 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStrI).
Va detto inoltre che quella di «ammissione provvisoria» (permesso F) è una nozione ormai consolidata nel diritto in materia di migrazione. Una designazione più neutra pregiudicherebbe la comprensibilità e la delimitazione dei numerosi statuti di presenza previsti dal diritto in materia di stra-
12 RS 143.5
13 FF 2018 6655