Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine

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nieri e d’asilo e rischierebbe pertanto di propiziare nuovi malintesi anziché la semplificazione desiderata.

L’incarico di vagliare una modifica di questa nozione, impartito dalla mozione, è stato ossequiato. Tuttavia non è stata trovata una denominazione che rispondesse alla necessità di migliorare l’integrazione nel mercato del lavoro, da un lato, e all’esigenza di una chiara definizione dello statuto giuridico in questione, dall’altro. A ciò è venuta ad aggiungersi la difficoltà di trovare una denominazione che potesse essere trasposta all’identico nelle tre lingue ufficiali e risultare in ciascuna altrettanto comprensibile. A fronte di ciò il Consiglio federale si astiene, pertanto, dal proporre una nuova designazione. Le opportunità delle persone interessate di essere ammesse sul mercato del lavoro potranno essere accresciute grazie a una migliore informazione dei datori di lavoro.14

Secondo la mozione della CIP-S, per migliorare l’integrazione nel mercato del lavoro occorre codificare nella LStrI un nuovo diritto di cambiare Cantone ove l’interessato eserciti un’attività lucrativa di durata indeterminata o assolva una formazione professionale di base in un altro Cantone. Le condizioni sono le seguenti:

- non è ragionevole, considerato il tragitto per recarsi al lavoro o l’orario di lavoro, esigere la per-

manenza nel Cantone di residenza oppure il rapporto di lavoro sussiste da almeno 12 mesi;

- la persona non percepisce prestazioni dell’aiuto sociale né per sé né per i propri familiari; e

- non sussistono motivi di revoca dell’ammissione provvisoria quali, per esempio, una grave vio-

lazione della sicurezza o dell’ordine pubblici (art. 83 cpv. 7 lett. a o b LStrI).

Questa disciplina è finalizzata a migliorare le condizioni quadro propizie all’integrazione e quindi anche all’indipendenza finanziaria. L’esercizio di un’attività lucrativa consente peraltro di preservare e rafforzare le competenze sociali in vista di un eventuale, successivo ritorno nel Paese di provenienza.

Sebbene la mozione della CIP-S non menzioni la categoria dei rifugiati riconosciuti ammessi provvisoriamente, è opportuno disciplinare il cambiamento di Cantone anche per questo gruppo di persone. Per queste persone vigeranno le medesime norme previste per i titolari di un permesso di dimora. Pertanto avranno diritto di cambiare Cantone se non sono disoccupate e non sussistono motivi di revoca (p. es. pena detentiva di lunga durata; art. 37 cpv. 2 LStrI). In questo contesto occorre conformarsi alla prassi del TAF, che dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati deduce un diritto, per i rifugiati riconosciuti ammessi provvisoriamente, di cambiare Cantone (si veda anche il

n. 1.1.1.3). Il TAF si è tuttavia pronunciato a favore di un ampliamento di questo diritto, equiparandolo a quello previsto per i titolari di un permesso di domicilio (rifiuto del cambiamento di Cantone unicamente in presenza di motivi di revoca secondo l’art. 63 LStrI).

La SEM esaminerà su base regolare le ripercussioni della nuova disciplina. All’occorrenza ci sarebbe la possibilità di modificare la ripartizione dei richiedenti l’asilo e delle persone ammesse provvisoriamente tra i Cantoni (art. 85 cpv. 2 LStrI e 27 LAsi). La competenza spetta ai Cantoni (art. 27 cpv. 1 LAsi).

Il presente progetto è parimenti finalizzato a precisare la disposizione relativa all’esercizio di un’attività lucrativa indipendente da parte delle persone ammesse provvisoriamente, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (art. 85a LStrI). È pertanto previsto di codificare nella legge il fatto che anche le persone ammesse provvisoriamente che esercitano un’attività lucrativa indipendente soggiacciono all’obbligo di notifica. Attualmente esiste già una disciplina di questo tipo a livello di ordinanza.

1.2.2 Attuazione della mozione Pfister

Secondo il diritto vigente le persone ammesse provvisoriamente possono ottenere un documento di viaggio oppure un visto di ritorno per il disbrigo di importanti e improrogabili pratiche strettamente personali nel Paese di origine o di provenienza (art. 9 cpv. 1 lett. b ODV). Per attuare la mozione Pfister è previsto di codificare nella LStrI un divieto per queste persone di recarsi nel Paese di origine o di provenienza, analogamente a quanto previsto per i rifugiati riconosciuti. Il divieto sarà

14 Ciò corrisponde nel principio anche alle raccomandazioni chiave del rapporto «Miglioramento dell’integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente» dell’incaricato per i rifugiati e l’economia, dr.iur. Eduard Gnesa, d el giugno 2018, n. 4.1., disponibile all’indirizzo www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti > Integrazione > Rapporti e studi tematici > Rapporti su persone ammesse provvisoriamente e rifugiati (in tedesco con un riassunto in italiano).