Rapporto esplicativo
Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine
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soggiorno ove il ritorno diventi possibile. Si evita qualsiasi effetto pull giacché il nuovo statuto non è giuridicamente più vantaggioso della protezione sussidiaria prevista dall’UE e da altri Stati europei paragonabili.
Variante 3: le modifiche già apportate all’ammissione provvisoria, in particolare per quanto riguarda l’agevolazione dell’accesso a un’attività lucrativa, sono completate in maniera mirata, per esempio modificando la denominazione dello statuto, agevolando il cambiamento di Cantone o definendo nuovi criteri per il ricongiungimento familiare.
Nel suo rapporto il Consiglio federale ha privilegiato la seconda variante, giacché migliorerebbe la situazione delle persone interessate senza concedere loro tutti i diritti connessi al rilascio di un permesso di dimora ordinario.
1.1.1.2 Deliberazioni in parlamento
Il rapporto del Consiglio federale è stato trasmesso al Parlamento per esame. La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) ha preso atto del rapporto e, su tale base, il 27 aprile 2017 ha depositato la mozione 17.32704. Il testo della mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno con le modifiche legislative necessarie inteso a sostituire il vigente statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio con uno statuto che corrisponda, a grandi linee, alle proposte che figurano nella variante 2 del rapporto. Il nuovo statuto dovrà prevedere la concessione della protezione per una durata presumibilmente superiore che migliori la situazione delle persone interessate, soprattutto sul mercato del lavoro. Inoltre per le persone che si presume necessitino di una protezione solo provvisoria, dovrà essere creato uno statuto corrispondente. Il Consiglio nazionale ha approvato la mozione il 12 giugno 2017.
Il rapporto del Consiglio federale e la mozione 17.3270 della CIP-N sono quindi stati esaminati dalla CIP-S. La CIP-S ha considerato maggioritariamente che la mozione della CIP-N non è concludente e ha pertanto depositato, il 18 gennaio 2018, una propria mozione 18.3002 «Adeguamenti mirati dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio». La mozione prevede di mantenere, in linea di principio, l’ammissione provvisoria odierna ma incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di legge che elimini gli ostacoli maggiori all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone che rimangono in Svizzera a lungo termine. Si tratta in particolare di esaminare la modifica della nozione di «ammissione provvisoria» e le agevolazioni in caso di cambio di Cantone per l’esercizio di un’attività lucrativa.
Il 14 marzo 2018 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione 18.3002 della CIP-S e respinto, di conseguenza, la mozione 17.3270 della CIP-N. Infine, il 12 giugno 2018 anche il Consiglio nazionale ha accolto la mozione 18.3002 della CIP-S Il presente progetto di legge si riferisce a questa mozione.
1.1.1.3 Situazione giuridica e pratica odierna
L’espressione «ammissione provvisoria» traduce il fatto che in linea di principio le persone interessate sono tenute a lasciare la Svizzera. Sono tuttavia autorizzate a rimanere temporaneamente nel nostro Paese fintantoché il loro allontanamento non sia possibile, ragionevolmente esigibile o ammissibile. In realtà la grande maggioranza di queste persone rimane durevolmente in Svizzera, infatti i motivi che hanno indotto le autorità a pronunciare il provvedimento continuano il più delle volte a sussistere (p.es. guerra civile nel Paese di provenienza). L’esperienza ha mostrato che molti datori di lavoro non sono sufficientemente informati in merito all’ammissione provvisoria. Questa scarsa conoscenza dello statuto ostacola la ricerca di un impiego, giacché molti potenziali datori di lavoro credono che queste persone si soffermino generalmente per poco tempo in Svizzera o non siano affatto autorizzate a esercitare un’attività lucrativa.5 Questa reticenza dei datori di lavoro può pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo di ridurre la dipendenza dall’aiuto sociale.
4 Mozione 17.3270 CIP-N «Sostituire lo statuto dell'ammissione provvisoria» del 27 aprile 2017.
5 Rapporto del Consiglio federale, n. 2.6.3. si veda la nota a piè di pagina 2; nonché Studio «Tasso d’occupazione dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente sul mercato del lavoro svizzero», KEK - CDC Consultants/B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung, aprile 2014, pag. 21seg., consultabile all’indirizzo. www.sem.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti > Integrazione > Rapporti e studi tematici > Rapporti su persone ammesse provvisoriamente e rifugiati (in tedesco; riassunto in francese); nonché Rapporto del gruppo di lavoro AUSL/ASM «Integrazione nel mercato del lavoro di persone ammesse provvisoriamente e rifugiati riconosciuti. Analisi e raccomandazioni pratiche» del 28 novembre 2014, compreso l’apprezzamento da parte delle presidenze AUSL e ASM del 4 febbraio 2015, n. 3.3.2, pag. 18; consultabile all’indirizzo: www.vsaa.ch > News > Archiv > 05.03.2015 Arbeitsmarktintegration von vorläufig Aufgenommenen und anerkannten Flüchtlingen – Bericht (in tedesco e francese).