Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/60: Modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI): limitazioni per i viaggi all'estero e adeguamenti dello statuto degli stranieri ammessi a titolo provvisorio · 22 pagine

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mercato del lavoro e, quindi, non è più a carico dell’aiuto sociale, soltanto dopo sette anni di permanenza in Svizzera, le spese dei Cantoni e dei Comuni diminuiscono.

3.1.2 Ripercussioni sul personale della Confederazione

Le domande di cambiamento di Cantone saranno trattate come sinora dalla SEM. La modifica dei pertinenti presupposti non implica un maggior fabbisogno di personale. La nuova possibilità di impugnare la decisione in merito al cambiamento di Cantone dinanzi al TAF potrebbe richiedere risorse di personale maggiori presso il TAF stesso. È tuttavia impossibile emettere stime attendibili circa il numero di possibili ricorsi dinanzi al TAF.

3.1.3 Ripercussioni sulle finanze e sul personale dei Cantoni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulle finanze o sul personale dei Cantoni. Grazie alla prevista agevolazione del cambiamento di Cantone, gli stranieri ammessi provvisoriamente potranno accedere al mercato del lavoro e far diminuire conseguentemente anche le spese di aiuto sociale sostenute dai Cantoni. L’entità di questa diminuzione è tuttavia difficilmente quantificabile. Ove l’attività lucrativa non sia di carattere durevole, il cambiamento di Cantone potrebbe implicare il trasferimento dei costi di aiuto sociale al nuovo Cantone di residenza. Anche in questi casi, tuttavia, conformemente alla modifica proposta sarà l’assicurazione contro la disoccupazione a riassorbire le pertinenti spese, giacché grazie all’esercizio di un’attività lucrativa l’interessato avrà versato i necessari contributi assicurativi. Nell’insieme i Cantoni non saranno confrontati con oneri finanziari supplementari.

3.2 Attuazione della mozione Pfister

3.2.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Nel quadro dell’attuazione della mozione Pfister occorre codificare nella LStrI il divieto per i richiedenti l’asilo, gli stranieri ammessi provvisoriamente e le persone bisognose di protezione di recarsi nello Stato d’origine o di provenienza. La SEM deve avere la possibilità di autorizzare, in via eccezionale, stranieri ammessi provvisoriamente e persone bisognose di protezione a effettuare siffatti viaggi laddove, in un caso specifico, ciò sia necessario per preparare la partenza autonoma e il ritorno definitivi (art. 59d P-LStrI). Occorre introdurre parimenti un divieto generale per queste persone di recarsi in uno Stato che non sia quello d’origine di partenza. Il Consiglio federale deve stabilire a quali condizioni sia possibile, in un caso specifico e a condizioni limitate, autorizzare uno straniero ammesso provvisoriamente o una persona bisognosa di protezione a recarsi in via eccezionale e per particolari motivi personali in un siffatto Stato. I richiedenti l’asilo possono essere autorizzati a effettuare un siffatto viaggio unicamente se ciò è effettivamente necessario per l’espletamento della procedura d’asilo o di allontanamento, per esempio per l’acquisizione di documenti di viaggio nazionali (art. 59e P-LStrI). Se la SEM approva il viaggio, gli interessati ottengono un documento di viaggio o un visto di ritorno.

La SEM decide già tuttora, fondandosi sugli atti inerenti la domanda, se rilasciare un documento di viaggio o un visto di ritorno, dopodiché procede, se del caso, al rilascio del documento in questione (art. 14 e 15 ODV). La proposta modifica di legge non cambia nulla a questi iter procedurali (art. 59, 59d, 59e P-LStrI). Trattandosi di un processo già in essere, non vi è motivo di ritenere che il numero di domande aumenterà, anzi, a fronte della disciplina più severa si registrerà semmai una diminuzione delle domande. Si può pertanto dare per acquisito che la nuova disciplina proposta non avrà ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione e potrà pertanto essere attuata senza costi supplementari.

Nemmeno la codifica a livello di legge delle prescrizioni in materia di rilascio del visto di ritorno (art. 59 P-LStrI) ha ripercussioni sulle finanze o sul personale della Confederazione, trattandosi infatti di diritto vigente.

In caso di viaggi non autorizzati nello Stato d’origine o di provenienza oppure in un altro Stato, sono previste sanzioni specifiche (art. 83 cpv. 9bise 9ter, 84 cpv. 4 lett. c e d, 120 cpv. 1 lett. h e 122d P-LStrI, nonché 79 lett. e P-LAsi) che verosimilmente potranno essere attuate senza costi supplementari. Infatti, né la mancata disposizione dell’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 9bise 9terP-LStrI) né il rifiuto di rilasciare un nuovo documento di viaggio o visto di ritorno (art. 122d P-LStrI) hanno ripercussioni sulle finanze o sul personale della Confederazione. Anche la fine dell’ammissione provvisoria in caso di viaggio non autorizzato nello Stato d’origine o di provenien-