Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
in caso di variazione dei bisogni primari usuali o di bisogni straordinari, non potrebbero essere liquidati rapidamente. Perciò le lettere e–f dovrebbero essere stralciate64.
− Lettera f: dalla formulazione non si evince se con il termine «depositi» si intendano solo
conti (escluse le soluzioni in titoli). Sarebbe importante chiarire questo aspetto, poiché oggi – per via del basso livello dei tassi – banche e assicurazioni spesso offrono solu- zioni 3a legate a titoli. In effetti queste soluzioni potrebbero includere – a seconda dell’op- zione scelta – elevate percentuali di azioni e si porrebbe la domanda come classificare queste soluzioni 3a e se esse non debbano essere soggette ad autorizzazione e am- messe a prescindere dalla soluzione in titoli scelta65.
Infine da più parti è stato chiesto l’inserimento di altri investimenti nell’elenco:
− anche altre assicurazioni di previdenza individuale esistenti, nello specifico le assicura-
zioni sulla vita e di rendita vitalizia, dovrebbero essere inserite nella disposizione, poiché altrimenti ci si deve aspettare una perdita di valore di riscatto66.
− Dovrebbe essere consentita anche la detenzione di quote di partecipazione di banche (in
particolare delle banche Raiffeisen), ove ciò costituisse condizione per la gestione di conti da parte di tali banche. Spesso gli interessati possiedono queste quote di partecipazione già prima dell’istituzione di una curatela. Le quote dovrebbero essere quindi convertite in investimenti ammessi o autorizzati dall’APMA, il che sembra fuori luogo considerato il loro valore esiguo67.
− Inoltre dovrebbero essere inseriti nell’elenco i prodotti assicurativi della previdenza indivi-
duale pilastro 3b. La classica assicurazione sulla vita ad accumulo di capitale, in cui l’assi- curato non sopporta alcun rischio d’investimento, è sempre stata considerata un investi- mento molto sicuro68.
− Rispetto alla vigente OABCT, l’avamprogetto non parla più dei prestiti garantiti (da pe-
gno). Nella prassi, però, questi prestiti non sono rari e quindi ci si chiede se secondo la nuova ordinanza questi prestiti non saranno più ammessi senza l’espresso consenso di cui all’articolo 416 CC69.
4.10 Articolo 9
In ordine a questa disposizione sono state fatte numerose osservazioni di natura generale:
− un Cantone ha chiesto che l’ordinanza stabilisca direttamente per quali investimenti è ri-
chiesta l’autorizzazione dell’APMA. Ciò sgombrerebbe il campo da incertezze e dubbi e creerebbe certezza del diritto. Infatti, se ogni APMA dovesse decidere se gli investimenti di cui al capoverso 1 richiedono la sua autorizzazione, ne conseguirebbe un elevato nu- mero di soluzioni, il che contraddirebbe il fine della revisione70.
64 AR, pag. 2.
65 SH, pag. 1 seg.
66 PLR, pag. 2.
67 ZH, pag. 2; cfr. anche PLR, pag. 2.
68 ASA, pag. 1 seg.
69 AG, pag. 1. 10/26
70 ZH, pag. 3.