Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
l’eventualità di limitare il campo di applicazione dell’OABCT agli atti di amministrazione dei beni dei curatori19.
Infine un Cantone si chiede se non sarebbe più semplice prevedere che i principi dell’OABTC siano il criterio di diligenza per ogni mandato, senza eccezioni20.
4.3 Articolo 2
Un Cantone ha proposto di inserire nella norma anche la definizione di assicurazioni21.
4.4 Articolo 3
Per un Cantone non è chiaro se gli atti della persona interessata – che abbia capacità di agire
– rientrano nel campo di applicazione dell’OABCT. Occorrerebbe eventualmente limitare il campo di applicazione dell’OABCT agli atti di amministrazione dei beni compiuti dai curatori22.
Un partecipante ha inoltre proposto di specificare nell’ordinanza che i beni devono essere in- vestiti secondo un piano e non generare costi inutili a seguito di attività di investimento frene- tiche. L’ordinanza dovrebbe inoltre prevedere espressamente l’obiettivo della conservazione del patrimonio in termini nominali23. Infine è stato chiesto di creare un capoverso 3 per preci- sare che gli investimenti in strumenti finanziari dovrebbero essere facilmente negoziabili o adeguatamente dismessi24.
4.5 Articolo 4
Taluni Cantoni hanno sostenuto che i commenti all’articolo 4 non si conciliano con il tenore della disposizione proposta25 o che sono poco chiari26. Un Cantone non condivide le afferma- zioni contenute nel rapporto secondo cui nella prassi ci sarebbero problemi di distinzione tra le varie autorizzazioni27.
Nella prassi una grande parte delle «autorizzazioni» sono approvazioni dell’ APMA ai sensi dell’articolo 9 che riguardano la ristrutturazione completa di un portafoglio di titoli e costitui- scono anche consensi secondo l’articolo 416 capoverso 1 numero 5 CC. Vi è pertanto il ri- schio che gli istituti finanziari vogliano tutelarsi per via del nuovo articolo 4 e che richiedano quindi in tutti i casi una decisione dell’APMA, anche in quelli in cui l’OABCT non prevede al- cuna autorizzazione dell’APMA28.
Un Cantone ha proposto, per motivi legati alla chiarezza, di riprendere nell’ordinanza le spie- gazioni del rapporto esplicativo secondo cui se è chiesto il consenso conformemente all’arti- colo 416 CC è sufficiente l’autorizzazione dell’APMA secondo l’OABCT29. A fronte di ciò è
19 GR, pag. 2.
20 VD, pag. 2.
21 AG, pag. 1.
22 GR, pag. 2.
23 ASG, pag. 4.
24 ASG, pag. 4 seg.
25 BL, pag. 1; GE, pag. 2.
26 SO, pag. 1; ZH, pag. 1.
27 BL, pag. 1.
28 BL, pag. 1. 5/26
29 TI, pag. 1.