Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

e lungo termine e degli investimenti. La banca non deve quindi ricevere la decisione dell’APMA143.

− Si può fare a meno di menzionare i mandatari, poiché l’APMA li informa in ogni caso sulle

decisioni144.

− La disposizione è imprecisa nella misura in cui le decisioni ivi citate o la loro comunica-

zione a banche e assicurazioni si riferiscono solo alle fattispecie disciplinate al capo- verso 2 e non – come invece farebbe supporre la struttura dell’articolo – alle decisioni di autorizzazione secondo l’articolo 11 capoversi 3 e 4145.

− La disposizione non è formulata in modo sufficientemente preciso. Sorge in particolare la

domanda se l’APMA debba comunicare solo la sua decisione concernente l’autorizza- zione o anche quelle sull’analisi del patrimonio dell’interessato. Non è necessario che le banche abbiano accesso ai dati personali dell’interessato e a tutte le decisioni relative agli atti di amministrazione146.

4.13 Articolo 12

In merito ai capoversi 1 e 2 non è stata espressa alcuna osservazione.

Sul capoverso 3 sono pervenute le seguenti considerazioni:

− non è chiaro a quali assicurazioni ci si riferisca, in particolare se siano incluse anche le

casse malati, le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni sociali. Non è inoltre chiaro in quali casi serva una «decisione scritta». L’articolo 448 capoverso 1 CC sancisce un mero obbligo di collaborare per le persone e terzi partecipanti al procedimento147.

− È urtante che l’APMA sia obbligata a passare per il mandatario148. Dovrebbe essere la-

sciato alla discrezione dell’APMA scegliere quando acquisire informazioni dalla banca e quando direttamente dai mandatari149. In questo caso dovrebbe essere preferita la formu- lazione del vigente articolo 10 capoverso 3 OABCT (adeguandolo di conseguenza)150.

− La formulazione proposta fa temere che le autorità chiedano comunque estratti conto e di

deposito ai mandatari, il che non corrisponderebbe allo spirito della norma. In caso di di- spensa dall’obbligo di presentare i conti secondo l’articolo 420 CC, infatti, non è necessa- rio chiedere informazioni direttamente ai mandatari o alle banche e alle assicurazioni. An- che nei casi in cui i mandatari non sono dispensati (o lo sono solo in parte) dall’obbligo di presentare i conti, non è nell’interesse della persona in questione che il mandatario di- chiari preventivamente alle banche di rinunciare al segreto bancario. Quindi questa rinun-

143 VS, pag. 2; ZG, pag. 4 seg.

144 COPMA, pag. 2 seg.; SwissBanking, pag. 3.

145 SwissBanking, aggiunta, pag. 2.

146 VD, pag. 7.

147 GL, pag. 2.

148 APMA Toggenburgo, pag. 1; APMA Werdenberg, pag. 1.

149 TG, pag. 2. 20/26

150 TG, pag. 2; APMA Toggenburgo, pag. 1; APMA Werdenberg, pag. 1.