Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

− Lettera a: poiché non tutte le banche estere offrono la protezione dei depositanti, sarebbe

opportuno prevedere una limitazione alle banche in Svizzera55.

− Lettera b: poiché la sicurezza dei prestiti può variare notevolmente, non si capisce perché

si dovrebbero privilegiare i prestiti di Cantoni e Comuni. Piuttosto si dovrebbe fare riferi- mento alla valutazione di agenzie di rating riconosciute dalla FINMA e stabilire un grado minimo di solvibilità (min. «AA»)56.

− Lettera c: la limitazione a fondi negoziati in borsa è troppo restrittiva, anche nell’ottica di

futuri sviluppi sul mercato dei valori mobiliari. È determinante l’assoggettamento alla LI- Col, in quanto già oggi ci sono fondi non negoziati in borsa ma soggetti alla LICol. Perciò non si capisce perché si dovrebbe adottare una limitazione ai fondi negoziati in borsa57; un’associazione ritiene che dovrebbero essere ammessi anche i fondi a gestione attiva58.

− Lettera c: l’indicazione esplicita dei fondi indicizzati appare superflua e pertanto andrebbe

eliminata59.

− Lettera c: stante l’obiettivo di proteggere il patrimonio degli interessati ed evitare rischi

inutili nell’investimento dei beni, la possibilità di investire in fondi negoziati in borsa e fondi indicizzati è ritenuta troppo rischiosa. La disposizione dovrebbe quindi essere eliminata60.

− Lettera d: non si comprende perché le obbligazioni di società con partecipazione maggio-

ritaria di Confederazione, Cantoni o Comuni dovrebbero essere più sicure di quelle indi- cate nell’articolo 9 capoverso 1 lettera a. Tali obbligazioni dovrebbero quindi essere inglo- bate nella citata disposizione. Un’associazione61 propone di stralciare la lettera d senza sostituirla62.

− Lettera d: in caso di depositi in conti di collaboratori di queste aziende, oltre alla parteci-

pazione maggioritaria dell’ente pubblico, sarebbe particolarmente importante una garan- zia dell’ente pubblico. I conti di collaboratori di aziende non sono soggetti alla legge sulle banche e pertanto non sono nemmeno privilegiati grazie alla garanzia dei depositi. In as- senza di un garante risponde unicamente l’azienda. La sola partecipazione maggioritaria di Confederazione, Cantoni o Comuni non basta quindi a garantire che un’azienda non possa fallire. Nella prassi quotidiana i conti di collaboratori svolgono inoltre un ruolo se- condario. Nella misura in cui figurano nel portafoglio, potrebbero eventualmente essere autorizzati dall’APMA in base all’articolo 10 capoverso 3. La lettera d dovrebbe quindi es- sere stralciata63.

− Lettere e–f: le opzioni d’investimento di cui all’articolo 8 dovrebbero essere limitate a inve-

stimenti disponibili a breve termine. Gli investimenti di cui alle lettere e–f (conferimenti nella previdenza professionale o pilastro 3a) non sono però disponibili a breve termine e,

55 UBCS, pag. 3.

56 ZG, pag. 2 seg.

57 ZG, pag. 2 seg.

58 UBCS, pag. 3 seg.

59 ZG, pag. 2 seg.

60 PS, pag. 2.

61 ZG, pag. 2 seg.

62 ASG, pag. 11 seg. 9/26

63 ZG, pag. 2 seg.