Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
valore fiscale e calcolarne il valore di mercato solo quando rientrano nel campo di appli- cazione dell’articolo 9 capoverso 2. L’adozione del metodo di valutazione previsto nel rap- porto esplicativo avrebbe conseguenze rilevanti per i rappresentanti autorizzati, in partico- lare per ciò che riguarda la gestione del mandato di protezione. I costi relativi al rapporto del perito patrimoniale non inciderebbero quindi manifestamente sul patrimonio dell’inte- ressato109.
Infine da più parti è stato richiesto l’inserimento di altri investimenti nell’elenco:
− capoverso 1: a titolo integrativo dovrebbero essere ammesse le valute straniere (senza
copertura) fino a una quota massima del 10 per cento, poiché nella prassi svolgono un ruolo di rilievo. Una piccola quota di valuta straniera potrebbe ridurre il rischio di portafo- glio. La maggior parte dei prodotti standard proposti sul mercato per profili d’investimento equivalenti a quelli descritti all’articolo 9 capoversi 1 e 2, include pertanto una certa quota di valuta straniera non coperta ed è importante che l’articolo sia formulato in base alle condizioni di mercato. Solo in questo modo potrà svilupparsi un ampio mercato con di- verse offerte, interessante per le persone in questione anche sul fronte dei costi110.
− Capoverso 2: dovrebbero essere consentiti anche investimenti in valute straniere (senza
copertura)111.
4.11 Articolo 10
Un Cantone si chiede per quanto tempo debba essere garantito «il sostentamento ordinario» di cui al capoverso 3112.
4.12 Articolo 11
Rispetto all’articolo 11 sono state avanzate diverse osservazioni di natura generale:
− la disposizione disciplina due diversi ambiti, vale a dire i contratti sull’investimento e sulla
custodia di beni e i contratti di amministrazione dei beni. A fini di migliore comprensione è stato perciò suggerito di trattare ciascuno dei due ambiti in un apposito articolo113.
− La procedura proposta è complessa e potrebbe rivelarsi di difficile attuazione, in partico-
lare per via del principio di parità di trattamento dei mandatari. In questo senso sarebbe più semplice applicare il principio di autorizzazione a tutti gli investimenti previsti dall’arti- colo 9 capoversi 1 e 3 e procedere alla distribuzione dei beni solo nell’ambito del tratta- mento della domanda di approvazione114.
In merito al capoverso 1 sono pervenute le seguenti osservazioni:
− secondo tre Cantoni, in virtù del tenore della disposizione, l’interessato sotto curatela non
potrà più concludere contratti con la banca o l’assicurazione. Precisano che ciò varrà tut- tavia solo per le curatele generali ai sensi dell’articolo 398 CC o per le persone il cui eser-
109 VD, pag. 4.
110 ZG, pag. 4.
111 ZG, pag. 4.
112 GL, pag. 1.
113 ZH, pag. 3. 15/26
114 TI, pag. 3.