Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

stato anche chiesto di precisare nell’ordinanza che la mancanza di un’autorizzazione

dell’APMA non incide sulla validità dell’atto corrispondente30.

4.6 Articolo 5

Un Cantone e un’associazione hanno affermato che, stante l’attuale situazione dei tassi, sa- rebbe opportuno concedere ai mandatari la possibilità di custodire anche denaro contante in una cassetta di sicurezza in banca31, con l’obbligo però di acquisire il consenso dell’APMA32. In questo modo i mandatari potrebbero custodire il denaro contante in sicurezza e, nel mi- gliore dei casi, risparmiare alla persona interessata l’esborso di emolumenti ed evitare inte- ressi negativi33.

È stato altresì richiesto di precisare che il denaro contante dovrebbe essere conservato in li- nea di principio su un conto di una banca svizzera. Alle persone in questione dovrebbero es- sere messi a disposizione denaro contante e mezzi di pagamento elettronici conformemente all’articolo 409 CC.

4.7 Articolo 6

La disposizione potrebbe indurre il mandatario a custodire valori che per le loro caratteristiche richiedono un’amministrazione continuativa e che in caso di inattività (p.es. mancata presen- tazione di cedole per obbligazioni collettive, mancata riscossione del rimborso alla scadenza ecc.) rischiano di perdere il loro valore. Non dovrebbero essere trascurati nemmeno i costi conseguenti, che sono ricorrenti e potrebbero avere conseguenze rilevanti sulle risorse finan- ziarie dell’interessato. Si richiede pertanto di inserire nell’ordinanza, in funzione del tipo di bene, una definizione specifica del tipo di custodia ammesso34. I termini «titoli», «deposito chiuso» e «custodia» sono superati, al giorno d’oggi si parla di «effetti», «deposito aperto» e «deposito». Oggi le banche offrono sempre meno anche il servizio di cassette di sicurezza35.

La limitazione a due opzioni di custodia (cassetta di sicurezza o deposito chiuso) potrebbe essere troppo restrittiva e in taluni casi escluderebbe nuovi servizi bancari altrettanto idonei36. Inoltre, come per il denaro contante, anche qui dovrebbe essere possibile in via eccezionale la custodia in banche o imprese di investimento estere, ove sussistano motivi sufficienti37.

Un Cantone ha sollevato la questione delle modalità di vigilanza dell’APMA sulla custodia. Questo compito spetterebbe primariamente alla banca in questione. Inoltre la custodia avrebbe luogo su incarico e sotto la responsabilità del mandatario. Per tale ragione la formu- lazione andrebbe rivista38.

30 UBCS, pag. 2.

31 ZH, pag. 2; ASG, pag. 6.

32 ASG, pag. 6.

33 ZH, pag. 2; ASG, pag. 6.

34 TI, pag. 2.

35 ASG, pag. 7; cfr. anche UBCS, pag. 3.

36 GL. pag. 1.

37 ASG, pag. 7. 6/26

38 GL. pag. 1.