Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 11Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
− Capoverso 2 ingresso: l’ordinanza dovrebbe riprendere il termine «valore indicativo» che
figura nel rapporto esplicativo. Nella prassi sarebbe difficile introdurre tempestivamente un limite assoluto sotto forma di una quota massima, poiché il patrimonio totale si modifi- cherebbe continuamente, in particolare in caso di investimenti in titoli. Nel caso di una quota massima occorrerebbe stabilire a partire da quale momento è obbligatorio proce- dere a una rettifica attiva71.
− Capoverso 2 ingresso: la formulazione «in riferimento al patrimonio totale» potrebbe
avere la conseguenza che i clienti che hanno investito il proprio patrimonio presso diverse banche debbano comunicare i propri investimenti ad altri istituti ai fini della valutazione complessiva. Occorre verificare se questo è lo scopo del progetto. Inoltre non è chiaro se con «patrimonio totale» si intenda (solo) il patrimonio amministrato dal curatore o l’intero patrimonio, sebbene a determinate condizioni il curatore non abbia accesso all’intero pa- trimonio72.
− Poiché ora, diversamente dal diritto vigente, l’ordinanza prevede un elenco esaustivo de-
gli investimenti ammessi, gli investimenti dovrebbero essere convertiti in investimenti am- messi entro due anni previsto all’articolo 15. Tale termine sarebbe troppo breve e gli inte- ressati rischierebbero di subire perdite finanziarie. Il termine dovrebbe pertanto essere eli- minato e la conversione dovrebbe avere luogo «il più presto possibile»73.
− Considerato il fatto che esistono più di 20 classi di solvibilità, sarebbe assolutamente ne-
cessario indicare l’intervallo di rating. Ciò che può essere inteso per «elevata» solvibilità varia in funzione del punto di vista. La formulazione proposta sorprende molto per via della scarsa precisazione e non garantisce in misura sufficiente che vengano effettuati solo investimenti a elevata solvibilità. L’ordinanza riveduta concede quindi agli attori un margine di manovra troppo ampio per quanto riguarda le possibilità di investimento. Ser- vono un limite (inferiore) concreto e un rating minimo di «BBB»74.
− Per tutti gli investimenti di cui all’articolo 9 dell’avamprogetto è richiesta un’«elevata solvi-
bilità». Sarebbe opportuno riferire la solvibilità alle società, sempreché la loro solvibilità possa essere valutata. È quindi proposto di riprendere la formulazione «società a elevata solvibilità» di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettere a, b e c della vigente OABCT. In taluni casi, però, non è facile determinare la solvibilità, ad esempio nel caso di azioni di una so- cietà priva di rating o di fondi azionari o immobiliari. È stato perciò suggerito di precisare nel rapporto esplicativo la nozione di «elevata solvibilità» nel senso di «investimenti di buona qualità», descrivendo altresì la misura in cui il requisito dell’elevata solvibilità è ap- plicabile in caso di investimenti senza rischio di indebitamento75.
− Non esisterebbe una definizione generale di «investimento a elevata solvibilità»76;
l’espressione sarebbe troppo vaga77. Inoltre non per tutti gli investimenti sono disponibili valutazioni di agenzie di rating riconosciute78. Sarebbe pertanto preferibile circoscrivere le
71 BE, pag. 2.
72 GL, pag. 1.
73 TI, pag. 2.
74 ASCP, pag. 4.
75 UBCS, pag. 4 seg.
76 GE, pag. 3; GL, pag. 1.
77 ZG, pag. 3. 11/26
78 ZG, pag. 3.