Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

4.14 Articolo 13

Un Cantone osserva che l’APMA non mette a disposizione modelli di moduli o contratti stan- dard. Nella pratica la banca in questione o l’amministratore dei beni fornisce il contratto di amministrazione patrimoniale. Il passaggio deve essere modificato in tal senso159.

4.15 Articolo 14

Nessuna osservazione.

4.16 Articolo 15

Ipotizzando un periodo di rendicontazione pari, in linea di principio a due anni, il termine mas- simo per l’adeguamento dovrebbe essere esteso a tre anni160. Se il termine massimo è pari a due anni non rimarrebbe più abbastanza tempo per svolgere l’esame da effettuare nel quadro della rendicontazione161. Se il periodo è di tre anni, tutti i dossier interessati saranno passati dall’APMA e potranno così rientrare nell’ambito dell’esame ordinario del rapporto senza che sia necessario condurre una procedura separata nel corso di un periodo di rendicontazione in corso162.

Se l’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio si dovrebbe inoltre considerare che l’articolo 10 capoverso 4 OABCT (trasmissione annuale spontanea di tutti gli estratti conto, di deposito e assicurativi degli interessati da parte di banche e assicurazioni) sarà abrogato nella disposi- zione transitoria un giorno prima dell’entrata in vigore delle altre nuove disposizioni

dell’OABCT. In questo modo si evita che a fine anno, poco prima dell’entrata in vigore

dell’OABCT, l’obbligo che incombe alle banche e alle assicurazioni si applichi inutilmente an- cora una volta163.

È stata inoltre chiesta l’aggiunta nella disposizione dei contratti di cui all’articolo 11 capo- verso 1, poiché altrimenti i numerosi contratti in essere verrebbero resi nulli con l’entrata in vigore dell’OABCT rivista164.

Poiché la revisione comporta modifiche che richiedono l’adeguamento di istruzioni e direttive, sarebbe auspicabile prevedere un periodo di almeno sei mesi tra l’approvazione da parte del Consiglio federale e l’entrata in vigore165.

4.17 Articolo 16

Nessuna osservazione.

4.18 Inserimento di altri punti nell’OABCT

Un Cantone ha espresso il proprio rammarico per il fatto che i punti seguenti non siano stati inseriti nell’ordinanza:

159 ZG, pag. 5.

160 AG, pag. 2; JU, pag. 2; ZH, pag. 5.

161 AG, pag. 2.

162 JU, pag. 2; ZH, pag. 5.

163 BS, pag. 4; SwissBanking, pag. 4.

164 BS, pag. 3 seg.; ZH, pag. 5; COPMA, pag. 3. 22/26

165 COPMA, pag. 3; SwissBanking, pag. 5.