Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
− Un Cantone osserva che le decisioni per determinare la «disponibilità di beni ai sensi
dell’articolo 7 capoversi 1 o 3» (lett. a), i «beni di cui l’interessato può disporre personal- mente» (lett. c) o il «diritto d’accesso alle cassette di sicurezza» (lett. d) non si concilia con il titolo della disposizione121.
− Un Cantone spiega che sul suo territorio le APMA esaminano la situazione economica
dell’interessato all’acquisizione dell’inventario e del budget all’inizio o in sede di revisione dei conti, stabilendo quindi cosa fare dei singoli beni. A questo stadio l’APMA non prende una decisione, ma, all’occorrenza, invita il curatore ad adeguare il patrimonio all’OABCT. Secondo il Cantone in questione questo sistema funziona molto bene e sarebbe oppor- tuno mantenerlo. Converrebbe pertanto attenersi alla formulazione attuale (in francese: «définit» anziché «decide»)122.
− Capoverso 2: l’articolo 7 capoverso 1 e l’articolo 11 capoverso 2 non prevedono una par-
tecipazione dell’interessato all’amministrazione dei propri beni. Ciò rappresenterebbe una discriminazione a seguito di disabilità mentale o psichica ai sensi dell’articolo 8 capo- verso 2 Cost. e degli articoli 2 e 5 CDPD123.
In merito al capoverso 2 lettere a-d sono pervenute le seguenti osservazioni:
− lettera a: si osserva che la disposizione è riferita ai contratti d’investimento, custodia e
amministrazione di beni, il che significa che per l’approvazione di ciascuna proposta d’in- vestimento dev’essere redatto e autorizzato anche un nuovo contratto. Sorge quindi la domanda se possa avere luogo una ripartizione di beni patrimoniali prima che eventuali investimenti a sensi dell’articolo 9 capoversi 1 o 3 AP-OABCT vengano autorizzati, poiché solo nel quadro di simili proposte d’investimento si decide in merito alla ripartizione di beni per tali investimenti. L’attuazione di questa disposizione comporterebbe un considerevole aumento dell’onere amministrativo senza fornire maggiore sicurezza o chiarezza124. L’ac- certamento del fatto di essere in presenza di beni nel senso dell’articolo 9 capoversi 1 o 3 dev’essere distinto chiaramente dall’autorizzazione di cui all’articolo 11 capoversi 3 e 4125.
− Lettera c: tre partecipanti ritengono che la norma secondo cui l’APMA deve decidere di
quali beni l’interessato possa disporre direttamente non sia necessaria e contraddica l’ar- ticolo 395 CC secondo cui l’APMA designa (solo) i beni che devono essere amministrati dal curatore. Osservano che nella misura in cui l’APMA non privi l’interessato dell’eserci- zio dei diritti civili, non li limiti o non limiti l’accesso a determinati beni, l’interessato con- serva l’esercizio dei diritti civili e può disporre di tutti i suoi beni126. Due Cantoni ritengono che la norma in questione deve pertanto essere eliminata127. La decisione al riguardo si desume già dalla decisione dell’autorità e il curatore può aprire un cosiddetto conto per le piccole spese autonomamente e senza l’intervento dell’APMA128.
− Capoverso 2 lettera d: le argomentazioni addotte in merito alle lettere b e c riguardano
anche casi per i quali l’APMA concede al mandatario singolarmente o al cliente l’accesso
121 TG, pag. 2.
122 VD, pag. 5.
123 Inclusion Handicap, pag. 2 seg.
124 ZH, pag. 4.
125 VD, pag. 6.
126 SG, pag. 1 seg.; ZH, pag. 4.; UBCS, pag. 6.
127 ZG, pag. 4 seg.; ZH, pag. 4. 17/26
128 AG, pag. 2; ZG, pag. 4 seg.; ZH, pag. 4.