Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
− Capoverso 1 lettera c: questi investimenti vanno stralciati88. È invece auspicabile e oppor-
tuna l’estensione ai fondi a gestione attiva89.
− Capoverso 1 lettera d: non è chiaro se la limitazione del numero di azioni si applichi solo
alle azioni estere quotate in franchi svizzeri o se valga anche per le azioni svizzere nella medesima valuta90. Inoltre la limitazione al 25per cento di azioni nei fondi d’investimento misti è condivisibile, mentre non lo è la limitazione al 50 per cento di titoli di società
estere. Sarebbero più importanti un’adeguata diversificazione e un monitoraggio rigoroso dei rating91. È inoltre chiesto di prevedere nella disposizione una quota massima per le valute estere, allo scopo di limitare il rischio legato al corso dei cambi degli investimenti in questi fondi92.
− Capoverso 1 lettera e: secondo il rapporto esplicativo sarebbero ammesse solo assicura-
zioni sulla vita classiche senza ricavi vincolati a fondi e partecipazioni, il che sarebbe da accogliere con favore. Tuttavia il testo dell’ordinanza non menziona esplicitamente questa restrizione. Ciò potrebbe comportare incertezze e quindi occorrerebbe integrare il testo93. Un’associazione propone una nuova formulazione che reciti: «übrige Lebensversicherun- gen, Leibrentenversicherungen und Kapitalisationsgeschäfte bei Versicherungen, die dem Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) unterstehen» (altre assicurazioni sulla vita, di ren- dita vitalizia e operazioni di capitalizzazione in caso di assicurazioni soggette alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA])94.
− Capoverso 1 lettera f: secondo due Cantoni la lettera f è da stralciare. I prodotti strutturati
ivi menzionati sono rischiosi95 o molto costosi e difficili da comprendere per l’investitore o il mandatario medio96. Inoltre anche a questo riguardo si dovrebbe prevedere una soglia percentuale massima, analogamente al capoverso 1 lettera b97. Per i prodotti strutturati non dovrebbe essere rilevante se l’emittente è svizzero o estero98.
− Capoverso 1 lettera h: un Cantone chiede l’eliminazione della disposizione pur propo-
nendo di mantenere le partecipazioni secondo l’articolo 9 capoverso 3 e 10 capoverso 3 AP-OABCT99.
− Capoverso 1 lettera j: come osservato correttamente nel rapporto esplicativo, il rischio di
controparte sarebbe a carico del cliente fiduciario della banca. Il rischio di controparte, in particolare se riferito a una banca o a un fiduciario all’estero, spesso non può essere con- trollato dal mandatario. Questo tipo d’investimento dovrebbe pertanto essere tolto
88 ZG, pag. 3.
89 UBCS, pag. 4 seg.
90 GE, pag. 3; VD, pag. 4.
91 ZG, pag. 3.
92 ZH, pag. 3.
93 AG, pag. 1.
94 ASA, pag. 2.
95 ZH, pag. 3.
96 ZG, pag. 3.
97 TG, pag. 1.
98 ASG, pag. 15. 13/26
99 ZG, pag. 4.