Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

a una cassetta di sicurezza. Anche in questo caso la banca non dovrebbe più avere l’ob- bligo di verificare se è richiesto un consenso ai sensi dell’articolo 416 CC o se vi sia capa- cità di discernimento del cliente. Il rapporto esplicativo va integrato in tal senso129.

Sul capoverso 3 sono pervenute le seguenti osservazioni:

− la riserva di autorizzazione («se per gli investimenti di cui all’art. 9 cpv. 1 è necessaria la

sua autorizzazione») non ha un legame riconoscibile con il titolo della disposizione e rien- tra tematicamente piuttosto nell’articolo 9130.

− Non sono chiari i criteri in base ai quali l’APMA deve stabilire se per gli investimenti di cui

all’articolo 9 capoverso 1 è necessaria la sua autorizzazione131. Una considerevole incer- tezza del diritto sorgerebbe anche a seguito del fatto che la disposizione si basa sul pre- supposto che l’APMA decida in ogni caso, senza eccezione, se per gli investimenti è ne- cessaria un’autorizzazione o no. Nella prassi, tuttavia, in numerosi casi la decisione manca (a questo stadio)132.

− Non è chiaro nemmeno il rapporto tra i diversi tipi di approvazione ufficiale (cpv. 3 e 4 in

combinato disposto con l’art. 4) e ci si chiede se il termine «autorizzazione» è usato inten- zionalmente o se lo si deve intendere come sinonimo di «consenso» di cui all’articolo 416 CC. Ci si chiede inoltre se tali «autorizzazioni» dovrebbero essere simili ai «consensi» di cui all’articolo 416 CC, vale a dire assumere la forma di decisioni, o se basta la firma del referente responsabile del caso sul formulario della banca133.

− Al fine di assicurare una valutazione tecnica competente dei relativi rischi, tutti gli investi-

menti per bisogni supplementari di cui all’articolo 9 capoverso 1 dovrebbero essere auto- rizzati dall’APMA134.

Sul capoverso 4 sono pervenute le seguenti osservazioni:

− la disposizione potrebbe essere in contraddizione con l’articolo 416 capoverso 1 nu-

mero 5 CC. In caso di mandati di amministrazione patrimoniale le banche si riservano inoltre regolarmente un diritto di pegno sui beni gestiti per il cliente nel quadro del man- dato, per cui si pone anche la questione della costituzione in pegno di beni con obbligo di consenso di cui all’articolo 416 capoverso 1 numero 5 CC, tenuto conto che l’interpreta- zione di tale norma concede ampio spazio all’esame del singolo caso135.

− L’obbligo di autorizzazione qui sancito per investimenti ai sensi dell’articolo 9 capoverso 3

è già previsto da quest’ultimo, secondo cui l’APMA può autorizzare investimenti di mag- giore entità se la situazione finanziaria dell’interessato è particolarmente favorevole136.

− Lo stralcio del rimando all’articolo 11 capoverso 1 AP-OABCT è necessario al fine di evi-

tare malintesi: richiedono obbligatoriamente l’autorizzazione solo gli investimenti ai sensi

129 UBCS, pag. 6.

130 TG, pag. 2.

131 GL, pag. 2.

132 BL, pag. 2.

133 GL, pag. 2.

134 PS, pag. 2.

135 AR, pag. 3. 18/26

136 GR, pag. 2 seg.