Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
dall’elenco100. Oppure gli investimenti dovrebbero quantomeno essere limitati a forme ga- rantite da banche svizzere101.
− Capoverso 1 lettera k: alcuni partecipanti hanno chiesto lo stralcio del requisito «negoziati
in borsa»102, altri addirittura lo stralcio dell’intera disposizione, essendo i prezzi dell’oro e dell’argento molto volatili103.
− Capoversi 2 e 3: secondo un’associazione non è opportuno fissare una quota massima
(45%) per gli investimenti in azioni (25%), in fondi immobiliari (10%) e in oro e argento fi- sici (10%) in riferimento al patrimonio totale. La quota massima dovrebbe piuttosto appli- carsi solo alla copertura dei bisogni supplementari. In questo modo, infatti, si creerebbe un incentivo a ridurre la quota di patrimonio destinata alla copertura del sostentamento ordinario a favore della quota di patrimonio destinata ai bisogni supplementari104.
− Capoverso 2: secondo due Cantoni i limiti fissati per le diverse categorie d’investimento
(cpv. 1 lett. d) sono superflui visto che sono state introdotte quote massime per singoli in- vestimenti in riferimento al patrimonio totale, il che viene accolto molto positivamente. I fondi d’investimento misti sarebbero già stati inopportuni in passato. Ci si chiede perché un fondo misto non possa avere una percentuale di azioni superiore al 25 per cento,
quando la lettera c ammette fondi azionari puri (percentuale di azioni pari al 100%) e per- sino investimenti in azioni singole. Lo stesso vale per la limitazione al 50 per cento di titoli di società estere. Entrambi i criteri sono ora inseriti a ragione nel capoverso 2, per cui la lettera d del capoverso 1 dev’essere stralciata105.
− Capoverso 2 lettera b: un Cantone non capisce perché la percentuale di società estere
venga limitata al 50 per cento solo per i fondi obbligazionari e non per quelli azionari e in- dicizzati e per i fondi d’investimento misti. La restrizione dovrebbe valere per tutte le let- tere del capoverso 2106.
− Capoverso 2 lettera b: secondo un Cantone occorre rinunciare alla limitazione di titoli di
società estere, e quindi questo passaggio va stralciato. Ritiene che questa restrizione non promuova la sicurezza e complichi inutilmente l’attuazione. L’importante sarebbe il moni- toraggio del rating107.
− Capoverso 2 lettera c: un Cantone ritiene che in tempi di bassi livelli dei tassi gli investi-
menti in fondi immobiliari rappresentano una valida alternativa e un’opportunità di diversi- ficazione. Una percentuale pari solo al 10 per cento sarebbe troppo bassa. Chiede un au- mento della quota di fondi immobiliari ammessa al 20 per cento108. Il Cantone di Vaud ri- tiene che la quota massima prevista può comportare difficoltà anche perché in tale Can- tone gli immobili sono valutati al loro valore fiscale e non a quello di mercato e quindi per il calcolo del valore di mercato equo si dovrebbe fare riferimento a valutazioni immobiliari, il che potrebbe complicare la procedura. Al fine di evitare queste complicazioni e i costi a esse connessi sarebbe consigliabile continuare a inserire a inventario i fabbricati al loro
100 AG, pag. 2; ZG, pag. 4.
101 TI, pag. 2.
102 ZG, pag. 4.
103 TI, pag. 3.
104 ASCP, pag. 5.
105 BL, pag. 2; GR, pag. 2.
106 GR, pag. 2.
107 ZG, pag. 4. 14/26
108 ZG, pag. 4.