Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 23Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
− i bisogni correnti dell’interessato e la precisazione del termine entro i quali devono essere
coperti;
− le spese straordinarie previste di cui tenere conto;
− la considerazione della situazione personale dell’interessato che consenta di effettuare
investimenti particolari;
− la situazione finanziaria particolarmente favorevole dell’interessato166.
Un partito sostiene che, nonostante la revisione totale, sia stata trascurata del tutto una pro- blematica cruciale, ossia l’amministrazione e liquidazione di beni fondiari, sempre complessa nella pratica, di cui si dovrebbe invece assolutamente tenere conto. A questo riguardo si do- vrebbe procedere a una previsione a lungo termine dei bisogni e tenere altresì conto del con- testo di mercato e dei valori di rendimento remunerati. Si dovrebbe in pratica poter escludere che un immobile venga ceduto in un momento inopportuno, privando l’interessato e magari una famiglia di un bene fondiario. Specularmente, per gli investimenti per bisogni supplemen- tari si dovrebbe fare in modo che i beni fondiari non possano essere facilmente convertiti in «altri investimenti» secondo la vaga formulazione della disposizione dell’articolo 10 capo- verso 2. Lo stesso dicasi per analogia per le partecipazioni in società (di famiglia). Servono pertanto meccanismi di sicurezza specifici od ostacoli sufficientemente elevati. Conviene quindi accordare un’attenzione particolare all’amministrazione di beni fondiari ed escludere questi ultimi dal campo di applicazione dell’ordinanza, oppure integrare o rivedere sostanzial- mente l’ordinanza167.
Inoltre l’articolo 12 CDPD richiede l’assoggettamento «a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario». Tale organismo deve vigilare sulla regolare partecipazione dell’interessato all’amministrazione dei suoi beni, in conformità alle altre disposizioni di cui all’articolo 12 CDPD. In assenza di tale controllo vi è il rischio che il mandatario riluttante ad ascoltare le opinioni della persona interessata dalla misura commetta abusi. Si dovrebbe pertanto prevedere che l’APMA assicuri tale controllo168.
5 Accesso alla documentazione
Secondo l’articolo 9 della legge federale del 18 marzo 2005169 sulla procedura di consulta- zione sono accessibili al pubblico la documentazione concernente la procedura di consulta- zione e scaduto il termine per rispondere, i pareri pervenuti dai partecipanti alla procedura nonché il presente rapporto (dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto). Tali documenti sono accessibili in formato elettronico sulla piattaforma delle pubblicazioni della Confedera- zione170.
166 JU, pag. 1 seg.
167 UDC, pag. 2.
168 Inclusion Handicap, pag. 3.
169 RS 172.061 DFGP.