Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

− Un Cantone ha proposto di riformulare la disposizione in modo che distingua tra investi-

menti per i quali il mandatario può decidere direttamente per legge e investimenti per i quali è richiesto il consenso dell’APMA46.

− Andrebbe inoltre chiarito che gli investimenti effettuati secondo questa disposizione non

richiedono l’approvazione dell’APMA47.

− La disposizione andrebbe sostanzialmente rivista e soprattutto in funzione del rischio e

alla luce della mutata situazione economica48.

In merito all’elenco delle categorie d’investimento ammesse alle lettere a–h sono stati

espressi i seguenti commenti:

− alcune delle forme d’investimento menzionate non sono adeguate, perché presentano un

rischio di oscillazione del valore o perché sussiste il rischio che debbano essere dismesse in un momento inopportuno per ottenere in tempi brevi liquidità per il sostentamento ordi- nario. In questo modo si riscontrerebbe, in particolare per le lettere a–h, un’incompatibilità con l’articolo 3. Perciò è stato proposto di consentire depositi presso banche e a termine esclusivamente nominativi49.

− La disposizione contiene tuttora prodotti che la maggior parte delle banche non propone

più (p.es. obbligazioni di cassa e depositi a termine) e menziona investimenti (obbliga- zioni a tasso fisso della Confederazione Svizzera, di Cantoni e Comuni e prestiti ipotecari) con una remunerazione oggi praticamente pari a zero o addirittura negativa, per cui que- sti investimenti non permettono di garantire il sostentamento ordinario50.

− Le assicurazioni sulla vita e di rendita vitalizia dovrebbero essere ammesse anche per

questa disposizione, poiché spesso non possono essere dismesse51.

− Vanno inseriti nell’elenco anche i prestiti di enti territoriali stranieri, in quanto potrebbero

rappresentare un investimento opportuno52.

− Lettera a: l’ordinanza dovrebbe contenere espressamente il rimando alla protezione dei

depositanti di cui all’articolo 37a e seguenti della legge sulle banche (LBCR) (rimando che figura al vigente articolo 6 capoverso 1 lettera b OABCT) o menzionare l’importo massimo pari a 100 000 franchi. Ciò permetterebbe di chiarire le cose e garantire il rispetto del prin- cipio della protezione dei depositanti da parte dei curatori53.

− Lettera a: il termine «déposant» usato nel testo francese farebbe sorgere il dubbio se si

tratti della persona protetta o del mandatario54.

46 TI, pag. 2.

47 ZH, pag. 2.

48 ASG, pag. 10.

49 ASCP, pag. 4.

50 Kugler, pag. 1.

51 ASG, pag. 9 segg.

52 ASG, pag. 9 segg.

53 BE, pag. 2. 8/26

54 GE, pag. 2.