Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

condizioni alle quali un’azienda può essere ritenuta solvibile o addirittura molto solvibile79. Potrebbe essere utile stabilire un rating minimo per le aziende nelle quali si può inve- stire80. Allo stesso modo in caso di obbligazioni, sia per investimento diretto che tramite fondi obbligazionari, potrebbe essere rilevante per la prassi e opportuno introdurre il re- quisito di una solvibilità minima stabilita da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA. In caso di investimenti diretti sarebbe consigliabile un rating pari almeno a BBB e una di- versificazione sufficiente nell’ambito della categoria d’investimento. In caso di fondi d’inve- stimento si suggeriscono rating pari al massimo per il 10 per cento a BBB e inferiori, po- tendosi ritenere che il fondo interessato sia adeguatamente diversificato81. In ambito fi- nanziario un’elevata solvibilità si indica con la definizione «investment grade». Tale defini- zione dovrebbe essere conseguentemente adottata nell’ingresso82. Un Cantone ha chie- sto lo stralcio della condizione di «elevata solvibilità», sostenendo che per la scelta degli investimenti adatti si debbano rispettare i principi d’investimento di cui all’articolo 383.

− La disposizione dovrebbe prevedere anche che, in caso di superamento dei valori mas-

simi di cui al capoverso 2 a seguito di rivalutazione, non sia necessario procedere al rien- tro entro i valori massimi, ma che non si possano più effettuare altri investimenti nella classe d’investimento interessata84.

Numerosi sono stati i commenti anche in ordine all’elenco delle singole categorie d’investi- mento di cui alle lettere a–k dell’avamprogetto:

− Un Cantone suggerisce di non introdurre nell’ordinanza un elenco esaustivo degli investi-

menti ammessi (cfr. art. 7 dell’OABCT vigente). Altrimenti gli investimenti correnti del mer- cato monetario (durate inferiori a due anni) non potrebbero essere considerati e nuovi prodotti d’investimento sarebbero esclusi a priori85.

− Un Cantone si chiede se è necessario prevedere, in relazione a un’adeguata diversifica-

zione, solo investimenti in franchi svizzeri. Fa inoltre notare che una parte della dottrina ritiene che l’ordinanza si spinga troppo e che non abbia una base legale86.

− Capoverso 1 lettera b: le nozioni di «fondi azionari in franchi svizzeri» e «azioni in franchi

svizzeri» non sono sufficientemente precise, poiché non permettono di stabilire se si tratta di strumenti esteri. Secondo questa disposizione, i fondi azionari europei in franchi sviz- zeri o i titoli di partecipazione in franchi svizzeri di emittenti esteri (sponsored foreign shares) possono essere ammessi o non ammessi, precisato che la limitazione relativa ai titoli esteri si applica solo alla lettera a87.

79 GE, pag. 3.

80 TI, pag. 2.

81 ZG, pag. 3.

82 AG, pag. 1.

83 ZG, pag. 3.

84 ASG, pag. 15 seg.

85 ZH, pag. 3.

86 VS, pag. 2. 12/26

87 GE, pag. 3.