Rapporto sui risultati

Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine

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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)

cizio dei diritti civili in relazione alla conclusione di contratti con una banca o all’ammini- strazione dei redditi o patrimoniale è stato limitato conformemente all’articolo 394 capo- verso 2 CC. Nella prassi, tuttavia, simili casi costituiscono piuttosto un’eccezione: circa il 90 per cento delle misure di protezione degli adulti disposte non tange l’esercizio dei diritti civili dell’interessato. Secondo i tre Cantoni la formulazione del capoverso 1 è troppo re- strittiva e se viene mantenuta s’impedirebbe all’interessato – contrariamente alle disposi- zioni dell’APMA che rientrano praticamente nel diritto civile– di stipulare direttamente con- tratti con le banche e, ad esempio, aprire un conto per il proprio sostentamento o richie- dere una carta di credito per il conto. Chiedono quindi di lasciare in linea di principio inva- riati eventuali contratti in essere sull’investimento, la custodia e l’amministrazione di beni, nonostante l’istituzione di una misura di protezione degli adulti. I contratti conclusi mentre è in essere una tale misura dovrebbero poter essere stipulati a nome dell’interessato o dal mandatario o dall’interessato stesso per il quale non sia stato limitato l’esercizio dei diritti civili a tale riguardo115.

− I partner contrattuali non dovrebbero essere elencati a titolo esaustivo, poiché i contratti

devono anche poter essere conclusi con altri gestori patrimoniali esterni116.

− Si dovrebbe rinunciare anche alla nozione di amministrazione, perché qui l’accento è po-

sto sui contratti tra operatori istituzionali e una persona il cui patrimonio viene ammini- strato da un curatore. La delimitazione rispetto all’attività generale di amministrazione del mandatario non è chiara117.

− Il secondo periodo del capoverso 1 dev’essere cancellato, poiché non ha senso subordi-

nare un contratto all’approvazione preventiva dell’APMA, se non può essere negoziato. Inoltre ci sono già sufficienti altre misure di protezione (art. 11 cpv. 2–4 e 13 cpv. 2 OABCT)118.

Sul capoverso 2 sono pervenute le seguenti osservazioni di principio:

− per un Cantone non è chiaro come debba essere intesa la formulazione secondo cui

l’APMA decide o d’ufficio o su richiesta del mandatario e quale sia lo scopo perseguito con le lettere a–d. Osserva che il margine d’azione sembra piuttosto ampio, ma che l’uti- lità non è chiara119.

− Un Cantone ritiene che occorra chiarire che non è richiesta l’autorizzazione dell’APMA per

le decisioni sul patrimonio (chiusure di conti, versamenti ecc.) e nemmeno per gli investi- menti di cui all’articolo 8 AP-OABCT e che una siffatta autorizzazione non è prevista dall’OABCT120.

115 AI, pag. 1; AR, pag. 3; GR, pag. 2.

116 BS, pag. 2 seg.

117 COPMA, pag. 2; SwissBanking, pag. 3.

118 VD, pag. 5.

119 GL, pag. 2. 16/26

120 BS, pag. 2 seg.