Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/69: Ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) · 26 pagine
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Rapporto sui risultati della procedura di consultazione: Revisione dell’ordinanza sull’amministrazione di beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT)
dell’articolo 9 capoverso 3 AP-OABCT e i contratti di amministrazione patrimoniale, ma non altri contratti bancari come quelli per aperture di conti o chiusure di conto eccetera. L’APMA decide in merito all’obbligo di autorizzazione per questi contratti di portata infe- riore in relazione al patrimonio di cui all’articolo 9 capoverso 1 AP-OABCT (investimenti per bisogni supplementari)137.
− Un Cantone chiede lo stralcio del capoverso 4: secondo il tenore di tale norma, per gli in-
vestimenti di cui all’articolo 9 capoverso 3 è necessaria l’autorizzazione dell’APMA. L’arti- colo 9 capoverso 3 contiene tuttavia una formulazione potestativa che, a questo propo- sito, potrebbe essere fraintesa in relazione alla necessità di un’autorizzazione138.
− Si dovrebbe verificare se non sia possibile regolare il requisito dell’autorizzazione diretta-
mente nell’articolo 11 capoverso 1139.
− Sempre più spesso vengono impiegate strategie d’investimento per investire i beni in
modo più sicuro, cui però nell’ordinanza non si fa cenno. Ne consegue che, anche se è stata concordata una strategia d’investimento, la banca deve richiedere l’autorizzazione dell’APMA per ogni singola transazione in titoli, il che collide con il senso stesso di una strategia d’investimento. Deve pertanto essere chiarito che un’autorizzazione può inclu- dere un’intera strategia d’investimento, non solo un singolo investimento140.
− Due associazioni ritengono che i contratti di amministrazione patrimoniale e le strategie
d’investimento dovrebbero essere menzionati esplicitamente in questo contesto. Riten- gono invece inopportuno che l’APMA debba autorizzare contratti di base o standard di operatori istituzionali. Concludono che un’autorità non esercita alcuna influenza in materia e che il rimando all’articolo 11 capoverso 1 deve essere cancellato141.
Sul capoverso 5 sono pervenute le seguenti osservazioni:
− va da sé che l’APMA notifica le proprie decisioni ai mandatari – ma anche agli interessati
non riportati nel capoverso 5 e ai gestori patrimoniali esterni coinvolti – in quanto destina- tari diretti delle decisioni. L’elenco non esaustivo dei destinatari cui notificare le decisioni può essere soppresso, poiché l’obbligo di notificazione risulta dalle disposizioni procedu- rali del Codice civile. Sarebbe inoltre importante indicare espressamente l’obbligo di notifi- care le decisioni alle banche e alle assicurazioni responsabili di conti o depositi degli inte- ressati perché, in qualità di enti detentori di depositi o conti ovvero depositari di beni di qualsiasi genere (casseforti, cassette di sicurezza, soluzioni assicurative), devono essere a conoscenza dei poteri di rappresentanza e della loro portata. Ciò vale anche se esse non sono considerati enti direttamente interessati considerato che non sono incaricate dell’amministrazione dei beni142.
− È del tutto inappropriato che la banca e l’APMA comunichino tra loro direttamente esclu-
dendo il mandatario, quando è proprio quest’ultimo che gestisce il mandato, che conosce i bisogni degli interessati e che sa cosa potrebbe accadere in futuro. Solo il mandatario è quindi in grado di provvedere alla pianificazione della liquidità necessaria a breve, medio
137 BS, pag. 2 seg.
138 GL, pag. 2.
139 GL, pag. 2.
140 PLR, pag. 1; SwissBanking, pag. 3.
141 COPMA, pag. 2; SwissBanking, pag. 3. 19/26
142 BS, pag. 2 seg.