Progetto
Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
1. per le superfici di lavoro e le superfici praticabili la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60°, la differenza di altezza tra il bordo della zona che presenta un rischio di cadute e il punto d’impatto più basso,
2. per le superfici di lavoro e le superfici praticabili la cui inclinazione è superiore a 60°, la differenza di altezza tra il luogo più elevato in cui può cominciare la caduta e il punto d’impatto più basso,
c. superficie resistente alla rottura: superficie che regge tutti i carichi che possono sollecitarla nel corso dell’esecuzione dei lavori.
Capitolo 2: Disposizioni concernenti tutti i lavori di costruzione
Sezione 1: In generale
Art. 3 Pianificazione dei lavori di costruzione
1 La pianificazione dei lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d’infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l’applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l’utilizzazione degli attrezzi di lavoro.
2 Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l’amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli e deve valutare i relativi rischi. In base a tali analisi devono essere pianificate le misure necessarie.
3 Il datore di lavoro che nell’ambito di un contratto di appalto si impegna come appaltatore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere non ancora adottate e le misure dipendenti dai risultati della valutazione dei rischi secondo il capoverso 2 devono essere integrate nel contratto d’appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate.
4 Sono considerate misure proprie al cantiere tutte le misure di protezione utilizzabili da più imprese, segnatamente:
a. le misure di sicurezza contro le cadute, come ponteggi, reti di sicurezza, passerelle, protezioni laterali e coperture a pavimento;
b. le misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione, come puntellature e scarpate;
c. le misure di messa in sicurezza delle cavità nei lavori in sotterraneo; e
d. le misure di protezione della salute, come montacarichi da cantiere o installazioni sanitarie.
5 Se il datore di lavoro delega l’esecuzione del contratto d’appalto a un altro datore di lavoro deve assicurarsi che quest’ultimo metta in atto le misure di sicurezza e di protezione della salute previste dal contratto.