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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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O sui lavori di costruzione 832.311.141
6 Il datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti e apparecchi adeguati per l’esecuzione dei lavori. Devono trovarsi in perfetto stato di funzionamento e soddisfare le esigenze della sicurezza sul lavoro e della protezione della salute.
Art. 4 Piano di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute
1 Prima di iniziare i lavori, il datore di lavoro deve disporre di un piano di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute. Il piano dev’essere disponibile in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo.
2 Il piano di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute deve disciplinare in particolare:
a. l’organizzazione della sicurezza;
b. la formazione dei lavoratori in questo settore;
c. le misure di sicurezza, in particolare quelle adottate in applicazione della presente ordinanza;
d. l’elaborazione di un’analisi dei rischi;
e. l’organizzazione d’emergenza;
f. le esigenze in materia di protezione della salute.
Art. 5 Organizzazione della sicurezza sul lavoro e della protezione della sa-
lute
1 Il datore di lavoro deve designare in ogni cantiere una persona competente per la sicurezza sul lavoro e per la protezione della salute; questa persona può dare istruzioni in materia ai lavoratori.
2 Chi con il suo comportamento o il suo stato espone sé stesso o altre persone a un pericolo deve essere allontanato dal cantiere.
Art. 6 Obbligo di indossare un casco di protezione
1 I lavoratori devono indossare un casco di protezione per tutti i lavori in cui sono esposti al pericolo della caduta di oggetti o di materiali.
2 È obbligatorio indossare il casco di protezione:
a. nei lavori edili e per ponti fino a quando la costruzione della struttura grezza è terminata;
b. nei lavori eseguiti in prossimità di gru, di scavatrici e di macchine speciali del genio civile;
c. nella realizzazione di scavi e di pozzi nonché di scavi di fondazione;
d. nei lavori nelle cave di pietra;