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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine

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O sui lavori di costruzione 832.311.141

a. gli accessi al cantiere abbiano almeno 1 m di larghezza; le altre vie di passaggio devono avere almeno 60 cm di larghezza;

b. le vie di passaggio rimangano libere;

c. la sicurezza delle vie di passaggio sia garantita con provvedimenti adeguati in caso di rischio di scivolamento; in particolare devono essere tenute sgombre da neve e ghiaccio;

d. vi sia una protezione antisdrucciolo quando l’inclinazione è superiore al 20 per cento;

e. le scale con di più di cinque gradini siano munite di un corrimano.

Art. 12 Superfici, parti di costruzione e rivestimenti non resistenti alla

rottura

1Le superfici, le parti di costruzione e i rivestimenti non resistenti alla rottura devono essere protetti da parapetti o devono essere prese altre misure per evitare di accedervi inavvertitamente. Occorre eventualmente coprirli con una protezione solida o installarvi una passerella.

2Le vie di passaggio su superfici non resistenti alla rottura devono essere collocate su passerelle munite di protezioni laterali su entrambi i lati.

3 Agli accessi alle superfici non resistenti alla rottura devono essere affissi cartelli che indichino in una lingua compresa dai lavoratori o mediante simboli il divieto d’accesso alla superficie.

Art. 13 Passaggio tra parti mobili di impianti

Tra le parti mobili di impianti e gli ostacoli fissi deve esserci un passaggio libero di 0,5 m di larghezza e 2,5 m di altezza. Se la larghezza e l’altezza sono inferiori a queste dimensioni, l’accesso al passaggio deve essere impedito o le parti dell’impianto devono essere munite di un rivestimento rigido.

Art. 14 Passerelle e protezioni

Le passerelle e le protezioni devono disporre di una dimensione e di una resistenza corrispondenti alla loro funzione ed essere assicurate contro scivolamenti.

Art. 15 Accesso in presenza di dislivelli

Se per accedere ai posti di lavoro occorre superare dislivelli superiori a 50 cm, devono essere utilizzati attrezzi di lavoro adatti, come le scale a gradini.

Art. 16 Carreggiate

1 Le carreggiate devono resistere ai carichi previsti.