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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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Capitolo 10: Lavori in sospensione a corde portanti
Art. 118
1 Per l’esecuzione di lavori in sospensione a corde portanti vanno impiegati unicamente lavoratori che dispongono di una formazione adeguata.
2 I lavoratori che eseguono lavori in sospensione a corde portanti devono aggiornare le proprie conoscenze tecniche a intervalli regolari di al massimo tre anni.
3 Per permettere un controllo vicendevole è necessario impiegare almeno due lavoratori.
4 Il sistema di corde deve comprendere almeno due corde ancorate separatamente, una per lo spostamento o il posizionamento sul posto di lavoro e l’altra per proteggere contro le cadute.
5 L’utilizzazione di un’unica corda è consentita solo se, in base alla valutazione dei rischi, l’utilizzazione di una seconda corda durante i lavori risulta più rischiosa per i lavoratori. In questo caso si devono adottare altre misure opportune per garantire la sicurezza e la protezione della salute.
Capitolo 11: Lavori in canalizzazioni
Art. 119
1 I lavoratori impiegati per eseguire lavori nelle canalizzazioni devono essere costantemente sorvegliati dall’esterno da una persona.
2 Non possono essere impiegati lavoratori in canalizzazioni con una luce inferiore a 600 mm.
3 I lavori nelle canalizzazioni con una luce inferiore a 800 mm vanno eseguiti, di norma, con attrezzi di lavoro governabili dall’esterno della tubazione (manipolatori).
4 Nelle canalizzazioni con una luce tra 600 e 800 mm in cui l’impiego di manipolatori non è possibile o adeguato, possono essere impiegati lavoratori solo se:
a. le canalizzazioni vengono ventilate artificialmente;
b. per lavori eseguiti su tratte più lunghe di 20 m s’impiegano carrelli trainati da funi;
c. vengono assicurati la fuga e il salvataggio dei lavoratori e la comunicazione verso l’esterno è garantita in ogni momento.