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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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5 Il parapetto e il corrente intermedio possono essere sostituiti da un telaio o da una griglia con una larghezza delle maglie massima di 25 cm, a condizione che sia garantita la stessa protezione.
6 La protezione laterale deve essere fissata in modo tale che non possa essere tolta involontariamente o staccarsi.
Art. 24 Dislivelli tra pavimenti
All’interno degli edifici deve essere installato un parapetto quando i pavimenti presentano dislivelli di oltre 50 cm.
Art. 25 Aperture nei pavimenti
Le aperture nei pavimenti attraverso le quali è possibile cadere devono essere provviste di una protezione laterale o di una copertura resistente alla rottura e solidamente fissata.
Art. 26 Ponteggi di facciata nei lavori edili
1Nelle lavori edili occorre installare un ponteggio di facciata se l’altezza di caduta supera i 3 m.
2Durante tutta la durata dei lavori di costruzione il parapetto superiore del ponteggio di facciata deve superare almeno di 80 cm il bordo della zona più elevata, oppure superare di almeno 100 cm il bordo della zona più elevata se la protezione laterale del ponteggio si trova a meno di 60 cm dal bordo che presenta un rischio di caduta.
Art. 27 Rete di sicurezza e ponteggio di ritenuta per la posa di elementi per
il tetto e per solette
1 Per la posa di elementi per il tetto e per solette, a partire da un’altezza di caduta di 3 m occorre utilizzare reti di sicurezza o ponteggi di ritenuta su tutta la superficie.
2 Le reti di sicurezza o i ponteggi di ritenuta devono essere sottoposti ogni giorno a un controllo visivo da parte di ciascun datore di lavoro che esegue i lavori per i quali la rete di protezione o il ponteggio di sicurezza funge da protezione contro le cadute. In caso di difetti, i lavori per i quali la rete di sicurezza o il ponteggio di ritenuta serve da protezione contro le cadute non devono essere eseguiti.
Art. 28 Accesso agli elementi per il tetto e per solette
Si può accedere agli elementi per il tetto e per solette soltanto se sono fissati.
Art. 29 Altre protezioni contro le cadute
1Quando tecnicamente non è possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione laterale conformemente all’articolo 23, un ponteggio di facciata conformemente all’articolo 26 oppure una rete di sicurezza o un ponteggio di ritenuta conformemente all’articolo 27, devono essere adottate misure di protezione equivalenti.