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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine

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Art. 63 Impedimento dell’accesso al ponteggio da lavoro

L’accesso a ponteggi da lavoro o a settori di ponteggi da lavoro la cui utilizzazione non è autorizzata deve essere impedito con una misura tecnica, come una protezione laterale.

Art. 64 Modifiche al ponteggio da lavoro

Le modifiche al ponteggio da lavoro possono essere eseguite solo dal suo costruttore. Si possono effettuare adeguamenti di lieve entità d’intesa con il costruttore.

Art. 65 Disposizioni particolari per i ponteggi mobili su ruote

1 Prima dell’utilizzazione i ponteggi mobili su ruote devono essere controllati per accertarne la stabilità, tenendo conto del genere di lavori da eseguire e delle condizioni del suolo.

2 Non deve essere superata l’altezza massima d’impiego prevista nelle istruzioni per l’uso.

3 Durante lo spostamento sul ponteggio mobile non devono sostare persone.

Sezione 3: Reti di sicurezza e ponteggi di ritenuta

Art. 66 Altezza massima di caduta in una rete di sicurezza

L’altezza di caduta in una rete di sicurezza non deve superare 3 m.

Art. 67 Ponteggi di ritenuta

1 I ponteggi di ritenuta che servono ad arrestare la caduta di persone, oggetti e materiali devono essere installati in modo tale che le persone, gli oggetti o i materiali non possano cadere più in basso di 2 m.

2 Se il ponteggio di ritenuta è applicato a sbalzo, lo sbalzo orizzontale minimo deve misurare almeno 1,5 m.

3 Dal lato del vuoto deve essere installata una protezione laterale contro le cadute secondo l’articolo 23.

4 Il piano di calpestio del ponteggio di ritenuta deve essere dimensionato in modo da resistere a una forza dinamica.

5L’altezza di caduta su un ponteggio di ritenuta non deve superare 2 m.