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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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Art. 55 Portata e larghezza del piano di calpestio
Per i seguenti lavori vanno utilizzati soltanto ponteggi da lavoro con la portata e la larghezza del piano di calpestio minime indicate di seguito:
Carico utile Larghezza minima Designazione
in kN per m2 del piano di calpestio
(anche tra i montanti)
Lavori con materiale leggero, 2,00 60 cm Ponteggio da lavoro quali i lavori di intonacatura e leggero come p. es.
di pittura ponteggio per lavori di
intonacatura e di pittura
Lavori con deposito di 3,00 90 cm Ponteggio da lavoro pemateriali, quali i lavori da sante come per es. ponmuratore teggio per lavori da mu-
ratore
Lavori con materiale pesante, 4,50 90 cm Ponteggio da lavoro quali la posa di elementi molto pesante come per prefabbricati es. ponteggio per lavori
da scalpellino
Art. 56 Accessi ai posti di lavoro
1 I ponti dei ponteggi devono essere accessibili in sicurezza per mezzo di scale. Nei seguenti casi, al posto delle scale di accesso ai ponteggi, possono essere utilizzati piani di calpestio con botola:
a. per accedere al piano più alto nella zona del frontone;
b. per i ponteggi mobili su ruote;
c. se per motivi di spazio non si possono montare scale di accesso ai ponteggi.
2 Le scale di accesso ai ponteggi o i piani di calpestio con botola devono distare al massimo 25 m da ciascun posto di lavoro.
3 Sui ponteggi da lavoro con un’altezza superiore a 25 m occorre inoltre montare almeno un montacarichi previsto dal fabbricante anche per il trasporto di persone.
4 Le scale di accesso ai ponteggi devono essere munite di una protezione laterale sul lato frontale secondo l’articolo 23.
Art. 57 Ponti dei ponteggi
1 I ponti dei ponteggi da lavoro devono essere disposti a una distanza verticale di almeno 1,9 m e di al massimo di 2,3 m.
2 La distanza minima di cui al capoverso 1 non si applica:
a. all’altezza di passaggio tra il terreno originario e il ponte più basso del ponteggio;
b. all’altezza di passaggio sopra il ponte più alto del ponteggio.