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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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Art. 99 Lavori di scavo e messa in sicurezza delle cavità
1 Laddove esiste il pericolo di scoscendimenti o franamenti di roccia e di inondazioni, si devono eseguire delle prospezioni preliminari prima dell’inizio dei lavori di scavo.
2 I posti di lavoro devono essere organizzati e protetti in modo tale che nessun lavoratore venga messo in pericolo da franamenti di roccia e da inondazioni.
3 Laddove le condizioni del terreno lo richiedono, si devono prendere adeguate misure per mettere in sicurezza le cavità.
Art. 100 Avanzamento con esplosivi
1 Devono essere adottate misure adeguate per garantire che i lavoratori non siano messi in pericolo in particolare dall’onda d’urto, dal rumore, dalla proiezione di pietre o dai gas prodotti dalle esplosioni.
2 Sul posto dell’esplosione il lavoro può riprendere non prima che siano trascorsi 15 minuti dall’esplosione.
3 Dopo ogni volata, si devono rimuovere dal tratto appena scavato le parti di roccia staccate e pericolanti.
Art. 101 Indumenti ad alta visibilità
I lavoratori devono indossare indumenti ad alta visibilità di cui all’articolo 7 che coprano tutto il corpo.
Capitolo 8: Estrazione di rocce, ghiaia e sabbia
Art. 102 Obbligo di notifica per l’estrazione di rocce
1 I datori di lavoro sono tenuti a notificare all’INSAI l’estrazione all’aperto di una quantità di rocce superiore a 5000 m3 per luogo di estrazione 14 giorni prima dell’inizio dei lavori.
2 I datori di lavoro devono utilizzare gli appositi moduli messi a disposizione dall’INSAI.
Art. 103 Piano di estrazione
1 Il piano per l’estrazione di rocce, ghiaia e sabbia deve tener conto delle condizioni tettoniche e stratigrafiche nonché della stabilità del materiale da estrarre.
2 Le pendenze massime delle scarpate vanno definite nel piano di estrazione.
Art. 104 Pendenza della scarpata
1 La pendenza di scarpata degli strati di copertura non può superare un rapporto di 1 : 1.