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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine

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b. non vengano superati i valori limite delle sostanze pericolose per la salute presenti nell’aria ai sensi delle direttive sulle concentrazioni massime ammissibili nei posti di lavoro, in conformità all’articolo 50 capoverso 3 OPI7.

2 Le sostanze pericolose per la salute, segnatamente quelle che si producono negli scavi, nelle canalizzazioni, nei pozzi, nelle gallerie o all’interno degli edifici devono essere:

a. espulse all’aria aperta senza mettere in pericolo le persone; oppure

b. filtrate con un sistema di ricircolo dell’aria; oppure

c. diluite con un sistema di ventilazione artificiale.

3 Le sostanze particolarmente pericolose per la salute che hanno un comprovato effetto cancerogeno devono essere espulse all’aria aperta senza mettere in pericolo le persone.

4 La qualità dell’aria deve essere controllata regolarmente.

5 Se la qualità dell’aria necessaria per garantire la protezione dei lavoratori non può essere assicurata per mezzo di misure tecniche o organizzative, devono essere utilizzati apparecchi di protezione delle vie respiratorie.

6 Se devono essere utilizzati apparecchi di protezione delle vie respiratorie con apporto artificiale di aria fresca, occorre impiegare lavoratori

a. dotati di una costituzione fisica idonea;

b. informati in merito ai pericoli;

c. debitamente istruiti all’utilizzazione di questi apparecchi.

Art. 34 Pericolo di esplosione e di incendio

1 Si devono prendere adeguate misure per impedire le esplosioni e gli incendi e, se si verificano, per evitare possibili conseguenze sulla salute dei lavoratori.

2 I lavori che comportano un pericolo d’incendio devono essere pianificati ed eseguiti in modo che i posti di lavoro possano essere evacuati senza rischio in caso d’incendio.

3 Mezzi e impianti di estinzione adattati alle diverse materie combustibili devono essere a disposizione in immediata prossimità.

4 Le zone esposte al pericolo d’esplosione devono essere bloccate e segnalate con un cartello triangolare d’avvertimento.

Art. 35 Pericolo di annegamento

1 Per evitare di cadere in acqua quando si lavora vicino e sopra l’acqua vanno adottate le misure di cui agli articoli 22 ̶ 29.

2 Se le misure di cui al capoverso 1 non sono tecnicamente possibili, occorre:

7 RS 832.30