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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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O sui lavori di costruzione 832.311.141
a. impiegano uno specialista in bonifiche da amianto secondo l’articolo 84 e garantiscono che tale specialista sia presente ai lavori di bonifica da amianto o li sorvegli;
b. impiegano almeno altri due lavoratori propri istruiti per tali lavori secondo l’articolo 6 OPI10 e annunciati all’INSAI secondo gli articoli 70 ̶ 89 OPI;
c. dispongono degli attrezzi di lavoro necessari e di una pianificazione della loro manutenzione;
d. garantiscono l’osservanza del diritto applicabile, segnatamente della presente ordinanza.
2 L’INSAI può revocare il riconoscimento se queste condizioni non sono più soddisfatte.
Art. 84 Esigenze in materia di specialisti in bonifiche da amianto
Gli specialisti in bonifiche da amianto devono poter segnatamente provare le loro conoscenze nei seguenti ambiti:
a. conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute;
b. metodi di eliminazione, con esigua dispersione di polvere, di amianto debolmente agglomerato;
c. impiego appropriato dei dispositivi di protezione individuale e altri attrezzi di lavoro;
d. elaborazione di un piano di lavoro;
e. tenuta di un giornale di cantiere;
f. direzione e istruzione dei lavoratori nei cantieri.
Art. 85 Aggiornamento per specialisti in bonifiche da amianto
1 Gli specialisti in bonifiche da amianto devono seguire un aggiornamento a intervalli regolari di al massimo cinque anni.
2L’aggiornamento mira ad approfondire le conoscenze tecniche degli specialisti in bonifiche da amianto di cui all’articolo 84 e a mantenerle aggiornate.
Art. 86 Obbligo di notifica per le ditte riconosciute specializzate in bonifiche
da amianto
1 Le ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto sono tenute a notificare all’INSAI i lavori di bonifica 14 giorni prima della loro esecuzione.
10 RS 832.30