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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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3 Quando devono essere eseguiti lavori in prossimità di superfici del tetto non resistenti alla rottura, queste ultime devono essere isolate dalle zone di lavoro o munite di una copertura resistente alla rottura.
Sezione 3: Lavori di esigua entità
Art. 46
1 Per lavori su un tetto di durata totale inferiore a due giorni per una persona devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m.
2 Vanno adottate le seguenti misure:
a. per inclinazioni del tetto inferiori o uguali a 60°: fune di sicurezza;
b. per inclinazioni del tetto superiori a 60°: piattaforme di lavoro elevabili o dispositivi equivalenti.
3 In caso di rischio di scivolamento, le misure devono già essere prese a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m.
Capitolo 4: Ponteggi
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 47 Portata e resistenza
1 Devono essere utilizzati soltanto i ponteggi e gli elementi di ponteggi che soddisfano i requisiti dell’immissione in commercio secondo la legge federale del 12 giugno 20099 sulla sicurezza dei prodotti.
2 I ponteggi e gli elementi di ponteggi devono poter sopportare tutte le forze che possono sollecitarli, anche durante il montaggio, l’adattamento e lo smontaggio, segnatamente:
a. il proprio peso;
b. i carichi utili;
c. le forze del vento;
d. il carico dovuto alla neve;
e. le forze dinamiche, come quelle che risultano da un salto, da una caduta o da vibrazioni;
f. le forze particolari che intervengono durante il montaggio, l’adattamento e lo smontaggio.