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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine

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3 Quando devono essere eseguiti lavori in prossimità di superfici del tetto non resistenti alla rottura, queste ultime devono essere isolate dalle zone di lavoro o munite di una copertura resistente alla rottura.

Sezione 3: Lavori di esigua entità

Art. 46

1 Per lavori su un tetto di durata totale inferiore a due giorni per una persona devono essere adottate misure di protezione contro le cadute solo a partire da un’altezza di caduta superiore a 3 m.

2 Vanno adottate le seguenti misure:

a. per inclinazioni del tetto inferiori o uguali a 60°: fune di sicurezza;

b. per inclinazioni del tetto superiori a 60°: piattaforme di lavoro elevabili o dispositivi equivalenti.

3 In caso di rischio di scivolamento, le misure devono già essere prese a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m.

Capitolo 4: Ponteggi

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 47 Portata e resistenza

1 Devono essere utilizzati soltanto i ponteggi e gli elementi di ponteggi che soddisfano i requisiti dell’immissione in commercio secondo la legge federale del 12 giugno 20099 sulla sicurezza dei prodotti.

2 I ponteggi e gli elementi di ponteggi devono poter sopportare tutte le forze che possono sollecitarli, anche durante il montaggio, l’adattamento e lo smontaggio, segnatamente:

a. il proprio peso;

b. i carichi utili;

c. le forze del vento;

d. il carico dovuto alla neve;

e. le forze dinamiche, come quelle che risultano da un salto, da una caduta o da vibrazioni;

f. le forze particolari che intervengono durante il montaggio, l’adattamento e lo smontaggio.

9 RS 930.11