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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine

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O sui lavori di costruzione 832.311.141

a. indossare mezzi di protezione e di salvataggio adatti come giubbotti o collari di salvataggio; e

b. avere a disposizione salvagenti, cordame, cime e ganci.

3 Quando sono effettuati lavori vicino, dentro e sopra l’acqua corrente che comportano per i lavoratori il rischio di essere trascinati via dalle acque, vanno messi a disposizione dispositivi di ritenuta o imbarcazioni di salvataggio a motore, a meno che il salvataggio sia garantito da un luogo in superficie, segnatamente dalla riva, da pontoni, zattere, piattaforme o pontili.

4 Per i lavori vicino, dentro e sopra l’acqua occorre impiegare lavoratori

a. dotati di una costituzione fisica idonea;

b. informati in merito ai pericoli; e

c. debitamente istruiti all’utilizzazione dei mezzi di salvataggio.

Art. 36 Rumore

Se misure tecniche e organizzative si dimostrano insufficienti a portare l’inquinamento fonico al di sotto del valore limite previsto dalle direttive sui valori ammissibili degli agenti fisici nei posti di lavoro, emanate in conformità all’articolo 50 capoverso 3 OPI8, devono essere portati adeguati mezzi di protezione auricolari.

Art. 37 Sole, caldo e freddo

Nel caso di lavori al sole, al caldo e al freddo occorre adottare le misure necessarie per proteggere i lavoratori.

Art. 38 Illuminazione

I posti di lavoro e le vie di passaggio devono essere provvisti di un’illuminazione sufficiente.

Art. 39 Pericoli naturali

1 Nelle zone esposte a pericoli naturali, come valanghe, piene, frane o cadute di pietre, i lavori possono essere eseguiti soltanto se:

a. è predisposta una sorveglianza appropriata;

b. i servizi di soccorso possono essere allertati; e

c. il trasporto, segnatamente in elicottero o su strada, tra il posto di lavoro e il medico o l’ospedale più vicino è garantito.

2 Il piano di sicurezza e di protezione della salute di cui all’articolo 4 deve tener conto delle prescrizioni delle autorità federali e cantonali in relazione ai pericoli naturali nella zona interessata.

3 In caso di pericolo imminente, nessun lavoratore deve trovarsi nella zona di pericolo.

8 RS 832.30