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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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O sui lavori di costruzione 832.311.141
Capitolo 5: Scavi, pozzi e scavi di fondazione
Art. 68 In generale
1 Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessun lavoratore venga messo in pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale.
2 Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondità non puntellati devono essere inclinati a scarpata conformemente all’articolo 75 o assicurati da ulteriori provvedimenti adeguati.
Art. 69 Luce minima negli scavi e nei pozzi
1 Gli scavi e i pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri.
2 Per luce si intende la distanza più breve fra:
a. le pareti di scavo o, in presenza di puntellature, tra pareti di sostegno poste l’una di fronte all’altra; o
b. fra la scarpata dello scavo e le parti fisse della costruzione.
3 Se lo scavo deve essere percorso a piedi per la posa di condutture, la luce dello scavo deve misurare:
a. almeno 60 cm, a partire da una profondità di scavo di 1 m;
b. almeno 40 cm più la dimensione esterna della conduttura, corrispondente al diametro interno del tubo più lo spessore delle pareti, per un diametro interno del tubo inferiore o uguale a 40 cm;
c. almeno 60 cm (su uno dei lati almeno 40 cm) più la dimensione esterna della conduttura, per un diametro del tubo superiore a 40 cm e inferiore o uguale a 120 cm;
d. almeno 80 cm (su uno dei lati almeno 60 cm) più la dimensione esterna della conduttura. per un diametro interno del tubo superiore a 120 cm.
Art. 70 Larghezza minima del posto di lavoro negli scavi di fondazione
La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della costruzione.
Art. 71 Spazio libero ai bordi di scavi e scavi di fondazione
I bordi degli scavi e degli scavi di fondazione devono essere lasciati liberi orizzontalmente:
a. su una larghezza di almeno 50 cm, in presenza di puntellature negli scavi e di consolidamenti delle pareti di uno scavo di fondazione con palancolati, palificazioni, diaframmi, pareti chiodate e simili; o
b. su una larghezza di almeno 1 m, in presenza di una scarpata.