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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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O sui lavori di costruzione 832.311.141
2Le misure di protezione devono essere definite per scritto previa consultazione di uno specialista della sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 11a OPI6.
Sezione 5: Installazioni esistenti e approvvigionamento energetico
Art. 30 Installazioni esistenti
1 Prima dell’inizio dei lavori di costruzione occorre determinare se nella zona di lavoro vi sono installazioni che possono presentare un pericolo per le persone, in particolare impianti elettrici, impianti di trasporto, condutture, canali, pozzi e installazioni che presentano un pericolo di esplosione o contenenti sostanze tossiche.
2 Se vi sono siffatte installazioni, occorre stabilire per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo con il proprietario o l’esercente le misure di sicurezza necessarie e indicare chi deve applicarle.
3 Se l’esistenza di siffatte installazioni è scoperta soltanto dopo l’inizio dei lavori, questi ultimi devono essere immediatamente interrotti e possono essere ripresi solo dopo l’adozione delle misure necessarie.
Art. 31 Approvvigionamento energetico nei cantieri
1 Per l’approvvigionamento dei cantieri con energia devono essere osservate le prescrizioni legali e le regole riconosciute della tecnica.
2 Le prese elettriche con corrente di intensità nominale massima di 32 A utilizzate per l’alimentazione di apparecchi mobili devono essere obbligatoriamente equipaggiate con un interruttore differenziale con corrente nominale massima di scatto di 30 mA.
Sezione 6: Ambiente di lavoro
Art. 32 Sostanze particolarmente pericolose per la salute
1Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente pericolose per la salute, come l’amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve adottare le misure di cui all’articolo 3 capoverso 2.
2Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose per la salute, occorre interrompere i lavori e avvisare il committente o il suo rappresentante. Il datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori interessati in merito al risultato delle perizie realizzate sulle sostanze nocive.
Art. 33 Qualità dell’aria
1 Occorre provvedere affinché:
a. l’aria dei posti di lavoro contenga tra il 19 e il 21 per cento in volume di ossigeno;