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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine

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Sezione 7: Trasporto

Art. 40

1 Gli impianti adibiti al trasporto devono essere disposti e mantenuti in modo che gli operatori che li manovrano possano vedere direttamente ogni singolo posto servito. Se questo non è possibile a causa delle condizioni locali, si deve prevedere un sistema di comunicazione affidabile.

2 La zona di pericolo sotto un montacarichi deve essere resa inaccessibile o protetta da posti di segnalazione. Se una persona deve accedere alla zona di pericolo, l’impianto deve precedentemente essere messo fuori servizio e messo in sicurezza.

3 Il trasporto di persone deve essere effettuato soltanto per mezzo di attrezzi di lavoro previsti a questo scopo dal fabbricante.

4 L’organo di esecuzione competente può, su domanda scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo, autorizzare deroghe alla norma prescritta nel capoverso 3 per procedimenti di costruzione speciali o in singoli casi fondati.

Capitolo 3: Lavori sui tetti

Sezione 1: Protezione contro le cadute dal bordo del tetto

Art. 41 Misure da prendere ai bordi dei tetti

1 Ai bordi dei tetti, compresi quelli a due spioventi, devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta di 2 m. Per i tetti con diverse inclinazioni è determinante per le misure da prendere l’inclinazione del tetto al di sopra della gronda.

2 Per i tetti la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60° deve essere installato un ponte da lattoniere secondo l’articolo 58. Inoltre:

a. se l’inclinazione è inferiore a 10° il ponte da lattoniere non è necessario, a condizione che sia installata una protezione laterale continua secondo l’articolo 23 e che tutti i lavori possano essere eseguiti all’interno di questa protezione;

b. sui tetti con un’inclinazione tra 30° e 60° la protezione laterale del ponte da lattoniere deve essere installata come parete di protezione da copritetto conformemente all’articolo 59;

c. sui tetti con un’inclinazione tra 45° e 60° devono essere prese misure di protezione supplementari quali l’impiego di piattaforme di lavoro o di funi di sicurezza.

3 Sui tetti con un’inclinazione superiore a 60°, indipendentemente dall’altezza della gronda, i lavori possono essere effettuati soltanto a partire da ponteggi o da piattaforme di lavoro elevabili.