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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine

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O sui lavori di costruzione 832.311.141

Art. 48 Elementi di ponteggi non utilizzabili

Gli elementi curvati, piegati, corrosi o danneggiati in altro modo non devono essere utilizzati.

Art. 49 Stabilità

I ponteggi devono essere montati in modo che l’insieme dei componenti sia assicurato contro qualsiasi spostamento involontario.

Art. 50 Fondazioni

I ponteggi devono poggiare su superfici resistenti ed essere assicurati contro slittamenti.

Art. 51 Ancoraggio

1 Il ponteggio deve essere ancorato all’edificio in modo da resistere agli sforzi di trazione e di compressione o fissato in un altro modo adeguato, in particolare mediante il puntellamento e l’ancoraggio con cavi.

2 L’ancoraggio o altri tipi di fissaggio devono essere installati o tolti man mano che il ponteggio è montato o smontato.

Art. 52 Elementi incorporati o annessi al ponteggio

Chiunque voglia incorporare o annettere al ponteggio elementi qualsiasi, come montacarichi, argani, mensole, cartelloni pubblicitari o rivestimenti, deve assicurarsi precedentemente che il ponteggio presenti una resistenza sufficiente e una stabilità atte a resistere alle forze supplementari prevedibili. Deve inoltre chiedere previamente l’autorizzazione del costruttore del ponteggio.

Sezione 2: Ponteggi da lavoro

Art. 53 Definizione

1 I ponteggi da lavoro sono costruzioni che creano superfici di lavoro calpestabili adiacenti all’opera o che fungono da protezione contro le cadute.

2 Le piattaforme di lavoro elevabili, le centinature e le strutture portanti non sono considerate ponteggi da lavoro.

Art. 54 Divieto di ponteggi da lavoro con montanti verticali in legno

I ponteggi da lavoro non possono essere realizzati con montanti verticali in legno.