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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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O sui lavori di costruzione 832.311.141
4 In casi eccezionali, in cui non è possibile evitare l’accesso a locali non ventilati, la qualità dell’aria deve essere costantemente controllata mediante misurazioni.
5 La qualità dell’aria nelle gallerie passanti non ventilate artificialmente deve essere costantemente controllata mediante misurazioni.
Art. 92 Gas naturale negli strati rocciosi
Il datore di lavoro deve accertare se negli strati rocciosi sia eventualmente presente del gas naturale. Se necessario, deve prendere misure opportune.
Art. 93 Pericolo di esplosione e di incendio
In sotterraneo non si devono utilizzare motori a combustione che funzionano con carburanti a basso punto di infiammabilità come quelli a benzina e gas liquefatto.
Art. 94 Illuminazione d’emergenza
Se non è stata installata un’illuminazione d’emergenza, ogni persona deve portare con sé una lampada.
Art. 95 Lavori nelle gallerie in presenza di traffico ferroviario o stradale Per tutta la durata dei lavori nelle gallerie in presenza di traffico ferroviario o stradale occorre garantire con adeguate misure che nessun lavoratore venga messo in pericolo da treni o veicoli.
Art. 96 Trasporto
1 Le piste di trasporto, gli impianti dei binari e i nastri trasportatori devono essere disposti, utilizzati e mantenuti in modo tale che nessun lavoratore venga messo in pericolo dalle installazioni, dal loro esercizio o dal materiale trasportato.
2 I mezzi di trasporto, siano essi veicoli di trasporto o macchine edili, devono essere equipaggiati e caricati in modo tale che in qualsiasi momento il conducente possa vedere e sorvegliare la zona pericolosa attorno al proprio veicolo nel senso di marcia.
Art. 97 Protezione delle installazioni tecniche e dei depositi di sostanze
pericolose
Le installazioni tecniche quali la ventilazione, l’alimentazione di aria pura e i depositi di sostanze pericolose che, se danneggiate, potrebbero costituire un pericolo per le persone, devono essere protette.
Art. 98 Passaggi pedonali
I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione e gli impianti dei binari devono essere da questi separati con adeguate misure tecniche. Da queste misure sono esclusi i lavori di controllo e i lavori di manutenzione minori eseguiti all’esterno e all’interno delle gallerie esistenti.