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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine

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O sui lavori di costruzione 832.311.141

2 L’ingegnere specializzato o il geologo devono verificare l’esecuzione delle misure che risultano dalla prova di sicurezza.

Art. 77 Esigenze in materia di puntellature

1 Le puntellature devono resistere ai carichi e alle sollecitazioni prevedibili ed essere realizzate secondo le regole della tecnica.

2Nel determinare il dimensionamento delle puntellature si deve tenere conto di eventuali carichi supplementari rappresentati da veicoli, macchine edili e depositi di materiale di sterro, materiali vari e apparecchiature.

Art. 78 Esecuzione delle puntellature

1 Le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un pericolo per i lavoratori.

2 La parte inferiore delle pareti dello scavo può anche non essere puntellata fino a 80 cm di altezza, a seconda del tipo di terreno.

3 In corrispondenza di materiali compatti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l’uno dall’altro.

4 Gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti.

5 Le puntellature devono sporgere di almeno 15 cm sopra il bordo dello scavo.

6 Gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la loro altezza.

7 Durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessun lavoratore deve trovarsi nella zona non sicura.

Art. 79 Prova di sicurezza per i miglioramenti del terreno di fondazione

1 I miglioramenti del terreno di fondazione quali iniezioni di resine, malta e congelamento artificiale possono essere eseguiti solo in presenza di un certificato di stabilità rilasciato da un ingegnere specializzato o da un geologo.

2 I controlli e le misurazioni necessari devono essere eseguiti secondo le istruzioni di un ingegnere specializzato o di un geologo, e verificati da questo.

Art. 80 Sottoscavi

1 Le sporgenze delle scarpate o delle pareti di scavo devono essere immediatamente eliminate.

2 Gli oggetti portati allo scoperto, come parti costruttive, condutture di servizio, cordoli, parti di manto stradale, massi erratici, pietre libere, alberi e cespugli vanno rimossi o fissati.