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Consultazione 2020/28: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr) · 32 pagine
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2 Nel caso di opere d’arte come ponti o terrapieni, la portata della carreggiata deve essere verificata da un ingegnere specializzato. La carreggiata dev’essere debitamente munita di cartelli indicatori.
3 Le carreggiate con rischio di caduta, come quelle su ponti, berme, terrapieni o rampe, devono essere munite di efficaci guardrail o paracarri.
4 I terrapieni, le berme e le rampe devono essere sistemati e stabilizzati in modo da non cedere, franare o crollare. Inoltre, la distanza tra la banchina e il bordo del terrapieno, della berma o della rampa deve essere di almeno 1 m; in caso di terreno sfavorevole, questa distanza deve essere aumentata di conseguenza. Se questo non è possibile per ragioni di spazio, occorre prendere provvedimenti tecnici adeguati.
5 Occorre adottare provvedimenti per proteggere i lavoratori, segnatamente dalle pietre e da schizzi di fango o acqua.
Art. 17 Protezione contro il crollo e la caduta di oggetti e di materiali
Nei posti di lavoro e nelle vie di passaggio occorre prendere misure affinché i lavoratori non siano messi in pericolo da oggetti o materiali che cadono, scivolano, rotolano oppure scorrono.
Art. 18 Oggetti e materiali lasciati cadere o gettati
Si possono gettare o lasciar cadere oggetti e materiali soltanto se l’accesso alla zona di pericolo è impedito o se questi oggetti o materiali sono convogliati su tutta la lunghezza mediante canali, scivoli chiusi o altri mezzi analoghi.
Art. 19 Manovre di veicoli da trasporto e macchine edili
1 Occorre garantire che nella zona di pericolo dei veicoli da trasporto e delle macchine edili non vi siano persone. Se ciò non è possibile, occorre adottare le necessarie misure tecniche, come l’utilizzo di telecamere o la posa di specchi, oppure la zona di pericolo deve essere sorvegliata da personale ausiliario. Quest’ultimo non deve trovarsi nella zona di pericolo.
2 Le manovre in retromarcia dei veicoli da trasporto e delle macchine edili devono essere per quanto possibile brevi.
Sezione 3: Scale
Art. 20 Esigenze
1 Devono essere utilizzate soltanto scale a gradini che garantiscano segnatamente la portata e la stabilità per i lavori progettati.
2 Le scale a gradini danneggiate non devono essere utilizzate. Esse vanno riparate a regola d’arte o rese inutilizzabili.
3 Le scale a gradini devono essere disposte su una superficie resistente ed essere assicurate in modo da non poter scivolare, ruotare e ribaltarsi.