Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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Art. 68 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.

Art. 69 Disposizioni transitorie

1 I piani non ancora realizzati ma approvati e le autorizzazioni già accordate al momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza restano in vigore.

2 Per gli ampliamenti, le trasformazioni e le riparazioni più importanti di impianti esistenti si applicano le prescrizioni della presente ordinanza, nella misura in cui ciò sia possibile senza modifiche essenziali delle parti dell’impianto non interessate dai lavori.

3 Le prescrizioni della presente ordinanza in materia d’esercizio, manutenzione e controllo si applicano a tutti gli impianti esistenti.

4 Gli oleodotti e i gasdotti devono essere riequipaggiati entro 5 anni con un sistema di cui all’articolo 50 capoversi 1 e 2.

5 Per gli oleodotti, fino a che non è installato un sistema di cui all’articolo 50 capoverso 1 deve essere svolta annualmente una prova di tenuta.

Art. 70 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ….

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr