Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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Art. 58 Riconversione

Gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e i carburanti gassosi, non costruiti né gestiti, in tutto o in parte, secondo le prescrizioni per gli impianti con una pressione d’esercizio superiore a 5 bar, non possono essere riconvertiti, ossia non possono essere gestiti con una pressione superiore a 5 bar.

Art. 59 Messa fuori esercizio

1 Le parti dell’impianto di trasporto in condotta messe fuori esercizio devono essere smontate o poste in condizioni tali da non mettere in pericolo la vita o la salute di persone, cose di notevole valore e altri beni giuridici rilevanti.

2 Se una condotta messa fuori esercizio è ancora protetta catodicamente, tale protezione non deve compromettere la protezione contro la corrosione dell’impianto ancora in esercizio.

3 I contrassegni di cui all’articolo 42 devono essere rimossi nel caso cessi la vigilanza da parte della Confederazione.

Sezione 10: Misure di prevenzione

Art. 60 Principio

Il gestore deve adottare tutte le misure atte a prevenire incidenti e sinistri e a ridurne al minimo gli effetti sulle persone e sull’ambiente.

Art. 61 Squadre d’intervento

1 Il gestore deve approntare una squadra d’intervento formata e attrezzata per ridurre al minimo i danni.

2 La squadra d’intervento deve essere pronta a entrare in azione in ogni momento e deve poter comunicare con un posto di comando centrale.

Art. 62 Materiale di riparazione

1 Nel regolamento d’esercizio il gestore elenca il materiale che deve sempre essere disponibile per contenere i danni e per le riparazioni.

2 Accordi con terzi o partecipazioni a magazzini collettivi sono ammessi purché garantiscano le stesse condizioni di sicurezza e di prontezza operativa offerte da un magazzino proprio.

Art. 63 Collaborazione con i servizi d’intervento pubblici

È necessario stabilire una collaborazione efficace con i competenti servizi d’intervento. Tale collaborazione deve essere verificata a intervalli regolari.