Avamprogetto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine
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6 Tutte le indicazioni di pressione si intendono come pressioni effettive (sovrappressioni).
7 Tutte le distanze indicate designano lo spazio orizzontale tra il bordo esterno di un oggetto e il lato esterno della condotta (spazio libero).
8 Per sicurezza s’intende la protezione della condotta da danneggiamenti interni ed esterni per quanto il concetto non sia definito altrimenti in un contesto particolare.
Art. 3 Regole della tecnica
1 La progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta devono essere effettuati conformemente alle regole della tecnica da personale qualificato.
2 Sono considerate regole della tecnica in particolare le direttive riportate nell’allegato 1.
3 Il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adattare l’allegato 1 agli sviluppi della tecnica e dell’economia.
Art. 4 Vigilanza
1 L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale dell’energia (UFE).
2 La vigilanza tecnica compete all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO).
3 I Cantoni designano le autorità di vigilanza competenti per le condotte che sottostanno all’autorizzazione cantonale.
Art. 5 Deroghe
1 L’autorità di vigilanza competente può, nel singolo caso, ordinare misure supplementari che vanno oltre le esigenze della presente ordinanza al fine di proteggere persone e cose.
2 Essa può ammettere deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza se le circostanze locali o nuove conoscenze tecniche lo consentono senza compromettere la sicurezza.
Art. 6 Regolamento d’esercizio
I gestori degli impianti di trasporto in condotta (gestori) disciplinano in un regolamento d’esercizio i dettagli necessari per garantire la sicurezza dell’impianto di trasporto in condotta e del suo esercizio conformemente all’articolo 26 dell’ordinanza del 26 giugno 20193 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC).