Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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6 Tutte le indicazioni di pressione si intendono come pressioni effettive (sovrappressioni).

7 Tutte le distanze indicate designano lo spazio orizzontale tra il bordo esterno di un oggetto e il lato esterno della condotta (spazio libero).

8 Per sicurezza s’intende la protezione della condotta da danneggiamenti interni ed esterni per quanto il concetto non sia definito altrimenti in un contesto particolare.

Art. 3 Regole della tecnica

1 La progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di trasporto in condotta devono essere effettuati conformemente alle regole della tecnica da personale qualificato.

2 Sono considerate regole della tecnica in particolare le direttive riportate nell’allegato 1.

3 Il Dipartimento dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adattare l’allegato 1 agli sviluppi della tecnica e dell’economia.

Art. 4 Vigilanza

1 L’autorità di vigilanza è l’Ufficio federale dell’energia (UFE).

2 La vigilanza tecnica compete all’Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO).

3 I Cantoni designano le autorità di vigilanza competenti per le condotte che sottostanno all’autorizzazione cantonale.

Art. 5 Deroghe

1 L’autorità di vigilanza competente può, nel singolo caso, ordinare misure supplementari che vanno oltre le esigenze della presente ordinanza al fine di proteggere persone e cose.

2 Essa può ammettere deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza se le circostanze locali o nuove conoscenze tecniche lo consentono senza compromettere la sicurezza.

Art. 6 Regolamento d’esercizio

I gestori degli impianti di trasporto in condotta (gestori) disciplinano in un regolamento d’esercizio i dettagli necessari per garantire la sicurezza dell’impianto di trasporto in condotta e del suo esercizio conformemente all’articolo 26 dell’ordinanza del 26 giugno 20193 sugli impianti di trasporto in condotta (OITC).

3 RS 746.11