Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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Art. 19 Dimensionamento

1 Lo spessore delle pareti delle parti che compongono la condotta deve essere calcolato in funzione delle forze interne ed esterne che agiscono sul pezzo nonché della temperatura di riferimento.

2 Per determinare le forze esterne è necessario tenere conto, in particolare nei punti critici, delle sollecitazioni meccaniche del terreno sulla condotta e delle possibili variazioni di temperatura.

3 Per determinare la pressione d’esercizio massima si devono considerare tutte le condizioni d’esercizio statiche e dinamiche possibili nella pratica, tenuto conto delle proprietà specifiche del fluido trasportato. Per gli oleodotti è necessario tracciare, sotto forma di linee piezometriche, le pressioni nelle diverse possibili condizioni d’esercizio, sia stazionarie che transitorie.

4 Le condotte e gli impianti accessori devono essere dimensionati e calcolati d’intesa con l’IFO.

Art. 20 Collaudo in fabbrica

1 Le parti di condotta e il rivestimento esterno devono essere sottoposti a un collaudo in fabbrica per verificare se soddisfano i requisiti posti.

2 Il genere, la portata e la procedura di collaudo devono essere definiti d’intesa con l’IFO.

3 I certificati del collaudo e dei risultati ottenuti devono essere presentati all’IFO.

Sezione 5: Misure di protezione e di sicurezza

Art. 21 Protezione contro la corrosione

1 La condotta deve essere protetta contro qualsiasi tipo di corrosione.

2 Se la condotta è interrata, la protezione dall’esterno consiste in un rivestimento elettroisolante perfettamente e stabilmente aderente e in un impianto di protezione catodica contro la corrosione.

3 I materiali e i dispositivi previsti per la protezione contro la corrosione, nonché i relativi metodi di applicazione sono determinati d’intesa con l’IFO. Occorre comprovare le seguenti caratteristiche:

a. l’idoneità allo scopo previsto dei materiali, dei dispositivi e dei metodi di applicazione;

b. l’affidabilità, sotto il profilo della sicurezza d’esercizio, dei dispositivi di protezione contro la corrosione;

c. l’eco-compatibilità dei materiali e dei dispositivi.