Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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Collezione di dati relativi RS 746.12 DDPS B

all’ordinanza sulla sicu- art. 44, 45 [UFAM]

rezza degli impianti di tra-

sporto in condotta nel set-

tore delle opere militari

Collezione di dati relativi RS 510.518 DDPS C

all’ordinanza sulla sicu- art. 1 [UFAM]

rezza degli impianti di tra- RS 746.12

sporto in condotta nel set- art. 44, 45

tore delle opere militari

protette ai sensi della legge

federale concernente la

protezione delle opere mi-

litari

2. Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche16

Art. 68 Interramento

1 Le linee in cavo direttamente interrate devono presentare una resistenza meccanica adattata alla natura del letto di posa.

2 La profondità di interramento delle linee in cavo deve essere:

a. almeno pari a 0,4 metri per i cavi a corrente debole;

b. almeno pari a 0,6 metri per i cavi a bassa tensione;

c. almeno pari a 0,8 metri per i cavi ad alta tensione.

3 Laddove le profondità di interramento di cui al capoverso 2 non possono essere rispettate, vanno prese misure protettive supplementari, in particolare contro i danni meccanici.

4 L’organo di controllo può autorizzare deroghe.

Art. 123 Condotte interrate e impianti accessori

1 Per la costruzione di linee elettriche a una distanza inferiore a 30 metri da condotte sottoposte alla legge del 4 ottobre 196317 sugli impianti di trasporto in condotta occorre chiarire:

a. se nell’impianto di trasporto in condotta non sono superate le tensioni ammissibili secondo l’appendice 4 dell’ordinanza del 30 marzo 199418 sulla corrente forte;

b. le misure di protezione da adottare.

2 L’indagine va limitata agli impianti di telecomunicazione e di telecomando se la condotta:

16 RS 734.31

17 RS 746.1

18 RS 734.2