Avamprogetto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine
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Collezione di dati relativi RS 746.12 DDPS B
all’ordinanza sulla sicu- art. 44, 45 [UFAM]
rezza degli impianti di tra-
sporto in condotta nel set-
tore delle opere militari
Collezione di dati relativi RS 510.518 DDPS C
all’ordinanza sulla sicu- art. 1 [UFAM]
rezza degli impianti di tra- RS 746.12
sporto in condotta nel set- art. 44, 45
tore delle opere militari
protette ai sensi della legge
federale concernente la
protezione delle opere mi-
litari
2. Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche16
Art. 68 Interramento
1 Le linee in cavo direttamente interrate devono presentare una resistenza meccanica adattata alla natura del letto di posa.
2 La profondità di interramento delle linee in cavo deve essere:
a. almeno pari a 0,4 metri per i cavi a corrente debole;
b. almeno pari a 0,6 metri per i cavi a bassa tensione;
c. almeno pari a 0,8 metri per i cavi ad alta tensione.
3 Laddove le profondità di interramento di cui al capoverso 2 non possono essere rispettate, vanno prese misure protettive supplementari, in particolare contro i danni meccanici.
4 L’organo di controllo può autorizzare deroghe.
Art. 123 Condotte interrate e impianti accessori
1 Per la costruzione di linee elettriche a una distanza inferiore a 30 metri da condotte sottoposte alla legge del 4 ottobre 196317 sugli impianti di trasporto in condotta occorre chiarire:
a. se nell’impianto di trasporto in condotta non sono superate le tensioni ammissibili secondo l’appendice 4 dell’ordinanza del 30 marzo 199418 sulla corrente forte;
b. le misure di protezione da adottare.
2 L’indagine va limitata agli impianti di telecomunicazione e di telecomando se la condotta:
16 RS 734.31
17 RS 746.1
18 RS 734.2