Avamprogetto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine
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2 Nel caso di incroci di una condotta con altre condotte interrate deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale minima di 30 cm. Di norma, la condotta di trasporto deve passare al di sotto delle altre condotte interrate.
Art. 12 Distanze di sicurezza da edifici e luoghi con frequenti
assembramenti di persone
1 Tra i gasdotti con una pressione d’esercizio a partire da 25 bar nonché tra gli oleodotti devono essere rispettate le seguenti distanze di sicurezza:
a. 2 metri dagli edifici non abitati;
b. 10 metri dagli edifici abitati;
c. 10 metri dai luoghi con frequenti assembramenti di persone.
2 Tra i gasdotti con una pressione d’esercizio massima di 25 bar e gli edifici abitati deve essere rispettata una distanza di sicurezza minima di 5 metri.
Art. 13 Distanze di sicurezza dalle strade
1 Le condotte non possono essere posate longitudinalmente al di sotto delle strade.
2 Nel caso di parallelismo di una condotta con autostrade, semiautostrade e strade principali deve essere rispettata una distanza di sicurezza minima di 5 metri; nel caso di parallelismo con altre strade con superficie a rivestimento resistente, la distanza di sicurezza deve essere di almeno 2 metri dal bordo di tale rivestimento.
3 Nel caso di incrocio di una condotta con una strada deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale minima di 2 m.
Art. 14 Distanze di sicurezza dalle ferrovie
1 Nel caso di parallelismo di una condotta con linee ferroviarie deve essere rispettata una distanza di sicurezza minima di 10 metri dalla rotaia più vicina.
2 Nel caso di incroci di una condotta con una linea ferroviaria deve essere rispettata una distanza di sicurezza verticale minima di 2 metri tra la condotta e il punto superiore della traversina.
Art. 15 Distanze nel caso di incroci con corsi d’acqua
Nel caso di incroci di una condotta con un corso d’acqua (letto del fiume) devono essere rispettate le seguenti distanze verticali:
a. almeno 1,5 metri se il corso d’acqua è largo fino a 1 metro;
b. almeno 2 metri se il corso d’acqua è largo più di 1 metro.
Art. 16 Perimetri di protezione
1 Intorno agli impianti di trasporto in condotta è necessario prevedere perimetri di protezione.