Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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Art. 64 Esercizi d’intervento

1 Il gestore di un impianto di trasporto in condotta effettua annualmente almeno un esercizio d’intervento.

2 Gli esercizi d’intervento devono essere strutturati in modo tale da poter ripetere regolarmente tutti i possibili scenari di sinistro. Lo scenario d’esercizio va concordato con l’IFO.

Art. 65 Informazione in caso di sinistro e rapporto

1 In caso di fuoriuscita di sostanze liquide o gassose il Servizio cantonale di notifica e l’IFO devono essere informati immediatamente.

2 In caso di danneggiamento o di grave pericolo dell’impianto di trasporto in condotta l’IFO dev’essere informato immediatamente.

3 L’IFO informa l’UFE in merito agli eventi di cui al capoverso 1.

4 Nel caso si verifichino eventi di cui al capoverso 1, entro tre mesi il gestore deve presentare all’UFE un rapporto che includa in particolare:

a. la descrizione dello svolgimento, degli effetti e della gestione dell’evento;

b. una valutazione dell’evento.

Sezione 11: Disposizioni penali

Art. 66

1 Secondo l’articolo 45 LITC è punito:

a. chiunque violi una prescrizione della presente ordinanza o una regola riconosciuta della tecnica provocando in tal modo una situazione di potenziale pericolo per la vita o la salute delle persone, per cose altrui di notevole valore o per altri beni giuridici rilevanti;

b. chiunque manometta illecitamente una condotta.

2 La legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministrativo (DPA) è applicabile. Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni competono all’UFE.

Sezione 12: Disposizioni finali

Art. 67 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta del 4 aprile 200710 è abrogata.

9 RS 313.0

10 [RU 2007 1823, 2008 2745, 2019 2205]