Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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Art. 22 Impianto di protezione catodica contro la corrosione

1 La condotta deve essere realizzata in tutta la sua estensione in modo tale da costituire un conduttore elettrico senza interruzione, sempre che a ciò non si oppongano motivi di forza maggiore. Deve essere separata dalle parti dell’impianto interrate ad essa collegate mediante pezzi isolanti.

2 Nella scelta dell’ubicazione degli anodi devono essere rispettate le distanze di sicurezza nei confronti dei sistemi di messa a terra degli impianti a corrente forte. L’ubicazione degli anodi deve essere scelta in modo da non influire in modo inammissibile su altre condotte interrate.

3 Gli impianti dotati di protezione catodica contro la corrosione devono essere equipaggiati con una protezione da contatto.

Art. 23 Messa a terra degli impianti accessori e protezione contro i fulmini

Gli impianti accessori isolati e non collegati elettricamente alla condotta devono essere messi a terra e dotati di un impianto di protezione contro i fulmini.

Art. 24 Protezione contro le sollecitazioni meccaniche

1 L’impianto di trasporto in condotta deve essere protetto in particolare contro i pericoli naturali gravitazionali (art. 8 cpv. 1), terremoti e vibrazioni.

2 Nelle zone soggette a pericoli naturali gravitazionali è necessario adottare a tal fine misure di protezione di tipo edilizio e misure d’esercizio.

3 Gli impianti accessori e le condotte in superficie devono essere protetti da danneggiamenti, in particolare dai danni provocati dall’impatto di veicoli o dalla caduta di alberi.

4 Le condotte che incrociano vie e strade devono essere inoltre protette adottando speciali misure, quali la posa di una piastra protettiva, di una guaina di protezione o l’abbassamento del tracciato.

Art. 25 Protezione contro le deformazioni e le tensioni

Le condotte devono essere protette mediante adeguate misure da deformazioni e tensioni inammissibili.

Art. 26 Protezione contro le sovrapressioni

Le stazioni di pompaggio e di compressione devono essere dotate di dispositivi di sicurezza atti a evitare sovrappressioni inammissibili.

Art. 27 Sistemi con pressioni diverse

1 Gli impianti che sopportano diversi livelli di pressione ammessi devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di impedire efficacemente il superamento del relativo limite massimo di pressione ammesso.