Avamprogetto OSITC
Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto
2 Le riduzioni di pressione non devono provocare la formazione di ghiaccio sul valvolame e sulle rubinetterie o su parti della condotta.
Art. 28 Protezione contro gli incendi e le esplosioni
1 Gli edifici destinati agli impianti accessori devono essere costruiti con materiale incombustibile. Devono possedere una buona ventilazione e disporre di mezzi antincendio. Occorre inoltre adottare misure per la depressurizzazione.
2 Per gli impianti accessori devono essere previste vie di fuga.
3 Gli impianti accessori devono essere facilmente raggiungibili dagli automezzi dei servizi d’intervento attraverso strade o passaggi consolidati.
4 Nelle zone a rischio di esplosione occorre evitare qualsiasi fonte di combustione o prendere misure di protezione per escludere un rischio di combustione. Gli impianti elettrici devono essere di tipo antideflagrante e gli elementi elettrici devono corrispondere almeno alla categoria di apparecchi prescritta per l’utilizzazione nella rispettiva zona. Tali zone sono stabilite d’intesa con l’IFO.
Art. 29 Protezione degli impianti accessori in superficie
1 Gli impianti accessori in superficie devono essere protetti contro intrusioni e manomissioni illecite da parte di terzi e muniti di cartelli d’avvertimento.
2 Gli impianti accessori in superficie contenenti carburanti e combustibili liquidi o gassosi devono inoltre essere recintati.
Art. 30 Misure di protezione per gli oleodotti
L’UFE può esigere per gli oleodotti l’adozione di ulteriori misure di protezione atte a impedire che i combustibili e i carburanti liquidi (petrolio) si riversino nell’ambiente.
Art. 31 Bacini di protezione per gli impianti accessori
1 Gli impianti accessori che contengono liquidi pericolosi per l’acqua devono essere collocati in bacini di protezione correttamente dimensionati, a tenuta stagna e stabili.
2 I bacini a cielo aperto devono essere provvisti di un dispositivo non automatizzato di evacuazione dell’acqua di tracimazione.
Art. 32 Avvicinamento con altri impianti
In caso di incroci di una condotta o di altro avvicinamento di un impianto di trasporto in condotta con altri impianti quali ferrovie, strade, altre condotte, canalizzazioni, cavi o linee aeree occorre adottare le necessarie misure di protezione nell’impianto di trasporto in condotta e negli altri impianti.