Avamprogetto OSITC

Consultazione 2020/53: Revisioni totali dell'ordinanza sulla sicurezza degli impianti di trasporto in condotta e dell'ordinanza sull'applicazione delle salvaguardie nonché altre modifiche di ordinanza nel settore dell'UFE con entrata in vigore il 1° luglio 2021 · 23 pagine

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Art. 436 Rilevamento dell’impianto di trasporto in condotta

La posizione dell’impianto di trasporto in condotta dev’essere definita in coordinate nazionali da agrimensori e iscritta nel registro fondiario e nei dati della misurazione ufficiale.

Art. 44 Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

I perimetri di protezione delle condotte e degli impianti accessori secondo l’articolo 16 devono essere iscritti nel Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà.

Art. 45 Geodati di base degli impianti di trasporto in condotta

1 I gestori documentano i propri impianti di trasporto in condotta sotto forma di geodati e li trasmettono all’UFE.

2 L’UFE allestisce una panoramica generale, accessibile al pubblico.

Art. 46 Tecniche di costruzione e di collaudo

1 Le tecniche di costruzione e di collaudo devono essere definite d’intesa con l’IFO.

2 Si può ricorrere esclusivamente a saldatori autorizzati dall’IFO.

3 I manufatti delle condotte devono essere censiti in un registro delle tubazioni. Il contenuto del registro è definito d’intesa con l’IFO.

Sezione 9: Esercizio, manutenzione e controllo

Art. 47 In generale

1 L’impianto di trasporto in condotta deve essere mantenuto in condizioni tali da garantire un esercizio ininterrotto e sicuro.

2 Il gestore provvede al rispetto delle distanze di sicurezza dagli edifici di terzi anche se l’area in cui si trova l’impianto di trasporto in condotta diventa zona edificabile successivamente.

3 Esso è tenuto a informarsi regolarmente presso le autorità locali in merito all’attuale pianificazione direttrice e ai piani di utilizzazione del territorio, alla prevista modifica di tali piani e ai progetti di costruzione che potrebbero compromettere l’esistenza o l’esercizio dell’impianto di trasporto in condotta.

4 Il gestore è inoltre tenuto a informare le autorità locali e l’autorità di vigilanza su possibili conflitti tra i nuovi piani direttori o i cambiamenti di destinazione previsti e l’impianto di trasporto in condotta.

6 Testo secondo l’allegato numero 5 dell’ordinanza del 21 maggio 2008, in vigore dal 1º luglio 2008 (RU 2008 2745).